Art. 21 
 
(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo  39,  comma  1,  del  Codice,  la  parola:  "piu"  e'
sostituita dalla seguente: "piu'". 
 
 
          Nota all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del citato  d.  lgs.
          30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 39. (Registrazione multipla). -  1. Con una  sola
          domanda puo'  essere  chiesta  la  registrazione  per  piu'
          disegni e modelli, purche' destinati ad  essere  attuati  o
          incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della
          classificazione  internazionale  dei  disegni  e   modelli,
          formata ai sensi delle disposizioni di cui  all'Accordo  di
          Locarno dell'8 ottobre 1968,  e  successive  modificazioni,
          ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348. 
              2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'art. 40, non e'
          ammessa la domanda concernente  piu'  registrazioni  ovvero
          una sola registrazione per piu' disegni e  modelli.  Se  la
          domanda non e' ammissibile l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi invita l'interessato, assegnandogli  un  termine,  a
          limitare la domanda alla parte ammissibile, con facolta' di
          presentare, per i rimanenti disegni e modelli,  altrettante
          domande che avranno effetto dalla data della prima domanda. 
              3. La registrazione concernente piu' modelli o  disegni
          puo' essere limitata su istanza del titolare ad uno o  piu'
          di essi. 
              4. La domanda o la registrazione concernente un disegno
          o modello che non presenta i  requisiti  di  validita',  su
          istanza  del  titolare,  puo'  essere  mantenuta  in  forma
          modificata,  se  l'Ufficio  italiano  brevetti   e   marchi
          verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la
          sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi'  da
          parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione
          sull'attestato  di  registrazione  di  una   sentenza   che
          dichiari la parziale nullita' della registrazione stessa.»