Art. 21
(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 39, comma 1, del Codice, la parola: "piu" e'
sostituita dalla seguente: "piu'".
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato d. lgs.
30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 39. (Registrazione multipla). - 1. Con una sola
domanda puo' essere chiesta la registrazione per piu'
disegni e modelli, purche' destinati ad essere attuati o
incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della
classificazione internazionale dei disegni e modelli,
formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di
Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni,
ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'art. 40, non e'
ammessa la domanda concernente piu' registrazioni ovvero
una sola registrazione per piu' disegni e modelli. Se la
domanda non e' ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e
marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a
limitare la domanda alla parte ammissibile, con facolta' di
presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante
domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.
3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni
puo' essere limitata su istanza del titolare ad uno o piu'
di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno
o modello che non presenta i requisiti di validita', su
istanza del titolare, puo' essere mantenuta in forma
modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi
verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la
sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi' da
parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione
sull'attestato di registrazione di una sentenza che
dichiari la parziale nullita' della registrazione stessa.»