Art. 22 
 
(Modifiche alla rubrica dell'articolo 42 del decreto  legislativo  10
                        febbraio 2005, n. 30) 
 
1.  All'articolo  42  del  Codice  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
seguente: "Limitazioni del diritto su disegno o modello" . 
 
 
          Nota all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'art. 42 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  42  (Limitazioni  del  diritto  su   disegno   o
          modello). - 1. I diritti conferiti dalla registrazione  del
          disegno o modello non si estendono: 
                a) agli atti compiuti in ambito privato  e  per  fini
          non commerciali; 
                b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; 
                c)  agli  atti  di  riproduzione  necessari  per   le
          citazioni o per fini didattici, purche'  siano  compatibili
          con  i  principi  della  correttezza   professionale,   non
          pregiudichino  indebitamente  l'utilizzazione  normale  del
          disegno o modello e sia indicata la fonte. 
              2. I diritti esclusivi  conferiti  dalla  registrazione
          del disegno o modello non sono esercitabili riguardo: 
                a) all'arredo  e  alle  installazioni  dei  mezzi  di
          locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che
          entrano temporaneamente nel territorio dello Stato; 
                b) all'importazione nello Stato di pezzi di  ricambio
          e  accessori  destinati  alla  riparazione  dei  mezzi   di
          trasporto di cui alla lettera a); 
                c) all'esecuzione  delle  riparazioni  sui  mezzi  di
          trasporto predetti.»