Art. 22
(Modifiche alla rubrica dell'articolo 42 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)
1. All'articolo 42 del Codice la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Limitazioni del diritto su disegno o modello" .
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 42 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 42 (Limitazioni del diritto su disegno o
modello). - 1. I diritti conferiti dalla registrazione del
disegno o modello non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini
non commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le
citazioni o per fini didattici, purche' siano compatibili
con i principi della correttezza professionale, non
pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del
disegno o modello e sia indicata la fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione
del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:
a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di
locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che
entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio
e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di
trasporto di cui alla lettera a);
c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di
trasporto predetti.»