Art. 22 (Modifiche alla rubrica dell'articolo 42 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 42 del Codice la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Limitazioni del diritto su disegno o modello" .
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 42 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 42 (Limitazioni del diritto su disegno o modello). - 1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purche' siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte. 2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo: a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato; b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a); c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.»