Art. 23 
 
(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 43, comma 2, del  Codice,  la  parola:  "promosa"  e'
sostituita dalla seguente: "promossa". 
 
 
          Note all'art. 23 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 43 (Nullita'). - 1. La registrazione e' nulla: 
                a) se il disegno o modello  non  e'  registrabile  ai
          sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36; 
                b) se il disegno o modello  e'  contrario  all'ordine
          pubblico o al buon costume; il disegno o modello  non  puo'
          essere considerato contrario all'ordine pubblico o al  buon
          costume  per  il  solo  fatto  di  essere  vietato  da  una
          disposizione di legge o amministrativa; 
                c) se  il  titolare  della  registrazione  non  aveva
          diritto di ottenerla e l'autore non si  sia  avvalso  delle
          facolta' accordategli dall'art. 118; 
                d) se il disegno o modello e'  in  conflitto  con  un
          disegno o modello precedente che sia stato reso  noto  dopo
          la  data  di  presentazione  della  domanda  o,  quando  si
          rivendichi la priorita', dopo la data di  quest'ultima,  ma
          il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per
          effetto   di   registrazione   comunitaria,   nazionale   o
          internazionale ovvero per effetto della relativa domanda; 
                e) se il disegno o modello e' tale  che  il  suo  uso
          costituirebbe violazione di un segno distintivo  ovvero  di
          un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore; 
                f) se il disegno o modello costituisce  utilizzazione
          impropria di uno degli elementi  elencati  nell'art.  6-ter
          della Convenzione di Unione di  Parigi  per  la  protezione
          della proprieta' industriale  testo  di  Stoccolma  del  14
          luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976,  n.  424,
          ovvero  di  segni,  emblemi  e  stemmi  diversi  da  quelli
          contemplati da detto art. e che  rivestono  un  particolare
          interesse pubblico nello Stato. 
              2.  La  nullita'  della  registrazione  del  disegno  o
          modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del
          comma 1, lettere d) ed e), puo' essere promossa  unicamente
          dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa. 
              3.  La  nullita'  della  registrazione  del  disegno  o
          modello che  costituisce  utilizzazione  impropria  di  uno
          degli elementi elencati nell'art. 6-ter  della  Convenzione
          di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di
          segni,  emblemi  e  stemmi  che  rivestono  un  particolare
          interesse pubblico nello Stato, puo'  essere  fatta  valere
          unicamente dall'interessato alla utilizzazione.»