Art. 25
(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 45, comma 1, del Codice, le parole: "invenzioni
nuove" sono sostituite dalle seguenti: "invenzioni, di ogni settore
della tecnica, che sono nuove e".
2. All'articolo 45, comma 3, del Codice, la parola: "concerna" e'
sostituita dalla seguente: "concerne".
3. All'articolo 45 del Codice 1 commi 4 e 5 sono sostituiti dai
seguenti:
"4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo
umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o
animale;
b) le varieta' vegetali e le razze animali ed i procedimenti
essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali,
comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione
consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta'
vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di un procedimento di
ingegneria genetica.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti
microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti,
nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per
l'uso di uno dei metodi nominati.".
4. All'articolo 45 del Codice dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine,
il seguente:
" 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni
biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.".
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 45 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 45 (Oggetto del brevetto). - 1. Possono
costituire oggetto di brevetto per invenzione le
invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e
che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi
matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivita'
intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale ed i
programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la
brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella
misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne
scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e
presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o
terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b) le varieta' vegetali e le razze animali ed i
procedimenti essenzialmente biologici di produzione di
animali o vegetali, comprese le nuove varieta' vegetali
rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente
nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche
se detta modifica e' il frutto di un procedimento di
ingegneria genetica.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai
procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti
mediante questi procedimenti, nonche' ai prodotti, in
particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno
dei metodi nominati.».
« 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le
invenzioni biotecnologiche di cui all'art. 81-quinquies.»