Art. 26
(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 46 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)
1. All'articolo 46 del Codice la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Novita'".
2. All'articolo 46, comma 3, del Codice, le parole: "di brevetto
nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "di brevetto italiano"; le
parole: "o internazionali" e le parole: "e aventi effetto per" sono
soppresse.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 46 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 46 (Novita'). - 1. Un'invenzione e' considerata
nuova se non e' compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio'
che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio
dello Stato o all'estero prima della data del deposito
della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta
od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. E' pure considerato come compreso nello stato della
tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di
domande di brevetto europeo designanti per l'Italia, cosi'
come sono state depositate, che abbiano una data di
deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che
siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche
in questa data o piu' tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la
brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di
sostanze gia' compresa nello stato della tecnica, purche'
in funzione di una nuova utilizzazione.»