Art. 26 (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 46 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 46 del Codice la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Novita'". 2. All'articolo 46, comma 3, del Codice, le parole: "di brevetto nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "di brevetto italiano"; le parole: "o internazionali" e le parole: "e aventi effetto per" sono soppresse.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 46 (Novita'). - 1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti per l'Italia, cosi' come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu' tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di sostanze gia' compresa nello stato della tecnica, purche' in funzione di una nuova utilizzazione.»