Art. 27 
 
(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 47 del decreto legislativo 10
                        febbraio 2005, n. 30) 
 
1.  All'articolo  47  del  Codice  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
seguente: "Divulgazioni non opponibili e priorita' interna". 
2. All'articolo 47, comma 3, del Codice, le parole:  "la  sussistenza
del requisito della novita'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "lo
stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48". 
 
 
          Nota all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'art. 47 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  47  (Divulgazioni  non  opponibili  e  priorita'
          interna).  -  1.  Per  l'applicazione  dell'art.  46,   una
          divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione
          se si e' verificata nei sei mesi che precedono la  data  di
          deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o
          indirettamente  da  un  abuso   evidente   ai   danni   del
          richiedente o del suo dante causa. 
              2.  Non  e'  presa  altresi'   in   considerazione   la
          divulgazione   avvenuta   in   esposizioni   ufficiali    o
          ufficialmente  riconosciute  ai  sensi  della   Convenzione
          concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi
          il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. 
              3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata  la
          priorita' ai sensi  delle  convenzioni  internazionali,  lo
          stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46  e
          48 deve valutarsi con  riferimento  alla  data  alla  quale
          risale la priorita'. 
              3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli  di
          utilita', il deposito nazionale  in  Italia  da'  luogo  al
          diritto  di  priorita'  anche  rispetto  a  una  successiva
          domanda nazionale depositata  in  Italia,  in  relazione  a
          elementi gia' contenuti nella domanda di cui  si  rivendica
          la priorita'.»