Art. 27 (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 47 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 47 del Codice la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Divulgazioni non opponibili e priorita' interna". 2. All'articolo 47, comma 3, del Codice, le parole: "la sussistenza del requisito della novita'" sono sostituite dalle seguenti: "lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48".
Nota all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 47 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 47 (Divulgazioni non opponibili e priorita' interna). - 1. Per l'applicazione dell'art. 46, una divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. 2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. 3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priorita' ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorita'. 3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorita'.»