Art. 28 
 
(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 51, comma 1, del Codice, le parole:  "la  descrizione
e" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione, le rivendicazioni
e". 
2. All'articolo 51,  comma  3,  del  Codice  le  parole,:  "le  norme
previste nel regolamento" sono sostituite dalle seguenti:  "le  norme
previste dall'articolo 162". 
 
 
          Nota all'art. 28: 
              - Si riporta il testo dell'art. 51 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 51 (Sufficiente descrizione). - 1.  Alla  domanda
          di  concessione  di  brevetto  per  invenzione  industriale
          debbono  unirsi  la  descrizione,  le  rivendicazioni  e  i
          disegni necessari alla sua intelligenza. 
              2.  L'invenzione  deve   essere   descritta   in   modo
          sufficientemente chiaro e  completo  perche'  ogni  persona
          esperta   del   ramo   possa   attuarla   e   deve   essere
          contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. 
              3.   Se   un'invenzione   riguarda   un    procedimento
          microbiologico  o  un  prodotto  ottenuto   mediante   tale
          procedimento e implica l'utilizzazione di un  microrganismo
          non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto
          in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo
          di attuare  l'invenzione,  nella  domanda  di  brevetto  si
          dovranno  osservare,  quanto  alla  descrizione,  le  norme
          previste dall'art. 162.»