Art. 28
(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 51, comma 1, del Codice, le parole: "la descrizione
e" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione, le rivendicazioni
e".
2. All'articolo 51, comma 3, del Codice le parole,: "le norme
previste nel regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "le norme
previste dall'articolo 162".
Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 51 (Sufficiente descrizione). - 1. Alla domanda
di concessione di brevetto per invenzione industriale
debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i
disegni necessari alla sua intelligenza.
2. L'invenzione deve essere descritta in modo
sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona
esperta del ramo possa attuarla e deve essere
contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
3. Se un'invenzione riguarda un procedimento
microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale
procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo
non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto
in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo
di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si
dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme
previste dall'art. 162.»