Art. 28 (Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 51, comma 1, del Codice, le parole: "la descrizione e" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione, le rivendicazioni e". 2. All'articolo 51, comma 3, del Codice le parole,: "le norme previste nel regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "le norme previste dall'articolo 162".
Nota all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 51 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Sufficiente descrizione). - 1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza. 2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. 3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall'art. 162.»