Art. 29 (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 52 del Codice il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto.". 2. All'articolo 52, comma 2, del Codice le parole: "dal tenore delle" sono sostituite dalla seguente: "dalle". 3. All'articolo 52 del Codice dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: " 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.".
Nota all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 52 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Rivendicazioni). - 1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.»