Art. 29 
 
(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 52 del Codice il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
" 1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente,  cio'  che  si
intende debba formare oggetto del brevetto.". 
2. All'articolo 52, comma 2, del Codice le parole: "dal tenore delle"
sono sostituite dalla seguente: "dalle". 
3. All'articolo 52  del  Codice  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
" 3-bis. Per determinare  l'ambito  della  protezione  conferita  dal
brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente  ad  un
elemento indicato nelle rivendicazioni.". 
 
 
          Nota all'art. 29: 
              - Si riporta il testo dell'art. 52 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 52 (Rivendicazioni). - 1. Nelle rivendicazioni e'
          indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare
          oggetto del brevetto. 
              2. I limiti della  protezione  sono  determinati  dalle
          rivendicazioni;  tuttavia,  la  descrizione  e  i   disegni
          servono ad interpretare le rivendicazioni. 
              3. La disposizione del comma 2 deve  essere  intesa  in
          modo  da  garantire  nel  contempo  un'equa  protezione  al
          titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. 
              3-bis.  Per  determinare  l'ambito   della   protezione
          conferita dal brevetto, si  tiene  nel  dovuto  conto  ogni
          elemento  equivalente  ad  un   elemento   indicato   nelle
          rivendicazioni.»