Art. 3 
 
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 10  febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 3, comma 1, del Codice, la parola:  "seminconduttori"
e' sostituita dalla seguente: "semiconduttori". 
2. All'articolo 3, comma  3,  del  Codice,  la  parola:  "italia"  e'
sostituita dalla seguente: "Italia". 
 
 
          Nota all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, del  citato  decreto
          legislativo  n.30/2005,  come   modificato   dal   presente
          decreto: 
              «Art.  3  (Trattamento  dello  straniero).  -   1.   Ai
          cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione
          di Parigi per la protezione della  proprieta'  industriale,
          testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge
          28  aprile  1976,  n.  424,  ovvero  della   Organizzazione
          mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti
          parte delle suddette Convenzioni, ma che siano  domiciliati
          o  abbiano  uno  stabilimento  industriale  o   commerciale
          effettivo sul territorio di uno Stato facente  parte  della
          Convenzione di Unione di Parigi  per  la  protezione  della
          proprieta' industriale, e' accordato, per le materie di cui
          al presente codice,  lo  stesso  trattamento  accordato  ai
          cittadini italiani. In materia di nuove varieta'  vegetali,
          il trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato
          ai cittadini di uno Stato facente parte  della  Convenzione
          internazionale per la  protezione  delle  novita'  vegetali
          UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo  1991,  ratificato  con
          legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di  topografie  dei
          prodotti a  semiconduttori,  il  trattamento  accordato  ai
          cittadini italiani e' accordato ai cittadini  di  un  altro
          Stato solo se la protezione accordata da  quello  Stato  ai
          cittadini  italiani  e'  analoga  a  quella  prevista   dal
          presente codice. 
              2. Ai cittadini di Stati non facenti  parte  ne'  della
          Convenzione di Unione di Parigi  per  la  protezione  della
          proprieta' industriale, ne' della  Organizzazione  mondiale
          del commercio, ne', per quanto attiene alle nuove  varieta'
          vegetali,   della   Convenzione   internazionale   per   la
          protezione delle novita' vegetali,  e'  accordato,  per  le
          materie di cui al presente codice, il trattamento accordato
          ai cittadini italiani, se lo Stato al  quale  il  cittadino
          appartiene accorda ai cittadini  italiani  reciprocita'  di
          trattamento. 
              3. Tutti i benefici che le  convenzioni  internazionali
          sottoscritte  e  ratificate  dall'Italia  riconoscono  allo
          straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui
          al presente codice, si intendono automaticamente estese  ai
          cittadini italiani. 
              4. Il diritto di ottenere ai  sensi  delle  convenzioni
          internazionali la registrazione in  Italia  di  un  marchio
          registrato  precedentemente  all'estero,  al  quale  si  fa
          riferimento  nella  domanda  di  registrazione,  spetta  al
          titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa. 
              5. Ai cittadini sono equiparate le  persone  giuridiche
          di corrispondente nazionalita'.»