Art. 30 
 
(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo  53,  comma  2,  del  Codice,  dopo  le  parole:  "la
descrizione" sono inserite le seguenti: ", le rivendicazioni". 
2. All'articolo  53,  comma  4,  del  Codice,  dopo  le  parole:  "la
descrizione" sono inserite le seguenti: ", le rivendicazioni". 
 
 
          Nota all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'art. 53 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 53 (Effetti della brevettazione). - 1. I  diritti
          esclusivi considerati da questo codice sono  conferiti  con
          la concessione del brevetto. 
              2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui
          la domanda con la descrizione ,  le  rivendicazioni  e  gli
          eventuali disegni e' resa accessibile al pubblico. 
              3. Decorso il termine di diciotto mesi  dalla  data  di
          deposito della domanda  oppure  dalla  data  di  priorita',
          ovvero dopo novanta giorni dalla  data  di  deposito  della
          domanda se  il  richiedente  ha  dichiarato  nella  domanda
          stessa di volerla  rendere  immediatamente  accessibile  al
          pubblico, l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  pone  a
          disposizione del pubblico la domanda con gli allegati. 
              4. Nei confronti delle persone alle  quali  la  domanda
          con la descrizione ,  le  rivendicazioni  e  gli  eventuali
          disegni e' stata notificata a  cura  del  richiedente,  gli
          effetti del brevetto per invenzione  industriale  decorrono
          dalla data di tale notifica.»