Art. 31
(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 54, comma 1, dopo le parole: "al presunto
contraffattore." sono inserite le seguenti: "Salvo per quanto
disposto dall'articolo 46, comma 3,".
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 54 (Effetti della domanda di brevetto europeo). -
1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto
europeo ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973,
ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla
data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al
pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una
traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero
l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore.
Salvo per quanto disposto dall'art. 46, comma 3, gli
effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati
nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata
ritirata o respinta ovvero quando la designazione
dell'Italia sia stata ritirata.»