Art. 33
(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 56 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi
diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a
decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei
brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il
brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di
limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o
con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la
decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla data in cui
e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o
la limitazione.".
2. All'articolo 56, comma 3, del Codice, dopo le parole: "di
opposizione" sono aggiunte le seguenti: "o limitato a seguito della
procedura di limitazione.".
Nota all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 56 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo). - 1.
Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli
stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei
brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e'
pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione
della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia
soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione,
l'ambito della protezione stabilito con la concessione o
con la decisione di mantenimento in forma modificata o con
la decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla
data in cui e' pubblicata la menzione della decisione
concernente l'opposizione o la limitazione.
2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla
legislazione italiana in materia.
3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano
brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del
testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonche'
del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a
seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito
della procedura di limitazione.
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al
testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo
mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla
data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai
commi 3 e 4, il brevetto europeo e' considerato, fin
dall'origine, senza effetto in Italia.»