Art. 33 
 
(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 56 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi
diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei brevetti  italiani  a
decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo  dei
brevetti la menzione  della  concessione  del  brevetto.  Qualora  il
brevetto  sia  soggetto  a  procedura  di   opposizione   ovvero   di
limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o
con la decisione  di  mantenimento  in  forma  modificata  o  con  la
decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla data in  cui
e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o
la limitazione.". 
2. All'articolo  56,  comma  3,  del  Codice,  dopo  le  parole:  "di
opposizione" sono aggiunte le seguenti: "o limitato a  seguito  della
procedura di limitazione.". 
 
 
          Nota all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'art. 56 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo). - 1.
          Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce  gli
          stessi diritti ed e'  sottoposto  allo  stesso  regime  dei
          brevetti  italiani  a  decorrere  dalla  data  in  cui   e'
          pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la  menzione
          della concessione del brevetto.  Qualora  il  brevetto  sia
          soggetto a procedura di opposizione ovvero di  limitazione,
          l'ambito della protezione stabilito con  la  concessione  o
          con la decisione di mantenimento in forma modificata o  con
          la decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla
          data in cui  e'  pubblicata  la  menzione  della  decisione
          concernente l'opposizione o la limitazione. 
              2. Le contraffazioni sono valutate in conformita'  alla
          legislazione italiana in materia. 
              3.  Il  titolare  deve  fornire  all'Ufficio   italiano
          brevetti e marchi una traduzione  in  lingua  italiana  del
          testo del brevetto concesso  dall'Ufficio  europeo  nonche'
          del testo del brevetto  mantenuto  in  forma  modificata  a
          seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito
          della procedura di limitazione. 
              4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme  al
          testo originale dal titolare del brevetto  ovvero  dal  suo
          mandatario, deve essere depositata  entro  tre  mesi  dalla
          data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1. 
              5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui  ai
          commi 3 e  4,  il  brevetto  europeo  e'  considerato,  fin
          dall'origine, senza effetto in Italia.»