Art. 34
(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 57, comma 2, del Codice, le parole: "al deposito
della domanda ed alla concessione del brevetto europeo" sono
sostituite dalle seguenti: "alla domanda depositata o al brevetto
europeo concesso".
2. All'articolo 57, comma 5, del Codice, le parole: "un'invezione
ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "un'invenzione ovvero".
Nota all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 57 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 57 (Testo della domanda o del brevetto europeo
che fa fede). - 1. Il testo della domanda di brevetto
europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di
procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede
per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il
disposto dell'art. 70, paragrafo 2, della Convenzione sul
brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge
26 maggio 1978, n. 260.
2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti
relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo
concesso econsiderata facente fede nel territorio dello
Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di
quella conferita dal testo redatto nella lingua di
procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel
caso di azione di nullita'.
4. Una traduzione rettificata puo' essere presentata,
in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del
brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia
stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto
contraffattore.
5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare
in Italia un'invenzione ovvero abbia fatto effettivi
preparativi a questo scopo senza che detta attuazione
costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel
testo della traduzione inizialmente presentata, puo'
proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento
dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa
anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.»