Art. 34 
 
(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 57, comma 2, del  Codice,  le  parole:  "al  deposito
della  domanda  ed  alla  concessione  del  brevetto  europeo"   sono
sostituite dalle seguenti: "alla domanda  depositata  o  al  brevetto
europeo concesso". 
2. All'articolo 57, comma 5, del  Codice,  le  parole:  "un'invezione
ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "un'invenzione ovvero". 
 
 
          Nota all'art. 34: 
              - Si riporta il testo dell'art. 57 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 57 (Testo della domanda o  del  brevetto  europeo
          che fa fede). - 1.  Il  testo  della  domanda  di  brevetto
          europeo o del brevetto europeo,  redatto  nella  lingua  di
          procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti,  fa  fede
          per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il
          disposto dell'art. 70, paragrafo 2, della  Convenzione  sul
          brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata  con  legge
          26 maggio 1978, n. 260. 
              2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti
          relativi alla domanda  depositata  o  al  brevetto  europeo
          concesso econsiderata facente  fede  nel  territorio  dello
          Stato, qualora conferisca una  protezione  meno  estesa  di
          quella  conferita  dal  testo  redatto  nella   lingua   di
          procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti. 
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel
          caso di azione di nullita'. 
              4. Una traduzione rettificata puo'  essere  presentata,
          in qualsiasi momento, dal  titolare  della  domanda  o  del
          brevetto; essa esplica i suoi effetti  solo  dopo  che  sia
          stata  resa  accessibile  al  pubblico   presso   l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi ovvero  notificata  al  presunto
          contraffattore. 
              5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare
          in  Italia  un'invenzione  ovvero  abbia  fatto   effettivi
          preparativi a  questo  scopo  senza  che  detta  attuazione
          costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel
          testo  della  traduzione  inizialmente   presentata,   puo'
          proseguire    a    titolo    gratuito    lo    sfruttamento
          dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni  di  essa
          anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.»