Art. 35
(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 58, comma 1, del Codice, la parola: "italia" e'
sostituita dalla seguente: "Italia".
Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 58 (Trasformazione della domanda di brevetto
europeo). - 1. La domanda di brevetto europeo, nella quale
sia stata designata l'Italia, puo' essere trasformata in
domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:
a) nei casi previsti dall'art. 135, paragrafo 1,
lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5
ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;
b) in caso di inosservanza del termine di cui
all'art. 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto
europeo, quando la domanda sia stata originariamente
depositata in lingua italiana.
2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale
per modello di utilita' di una domanda di brevetto europeo
respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto
europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di
brevettabilita', previsti dalla legislazione italiana per i
modelli di utilita'.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al
comma 1 e' consentito chiedere contemporaneamente
l'eventuale trasformazione in domanda di modello di
utilita' ai sensi dell'art. 84.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi
dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, la domanda di brevetto e' considerata
come depositata in Italia alla stessa data di deposito
della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta
domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei
brevetti sono considerati come depositati in Italia alla
stessa data.»