Art. 35 
 
(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 58, comma 1,  del  Codice,  la  parola:  "italia"  e'
sostituita dalla seguente: "Italia". 
 
 
          Nota all'art. 35: 
              - Si riporta il testo dell'art. 58 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 58  (Trasformazione  della  domanda  di  brevetto
          europeo). - 1. La domanda di brevetto europeo, nella  quale
          sia stata designata l'Italia, puo'  essere  trasformata  in
          domanda di brevetto italiano per invenzione industriale: 
                a) nei casi  previsti  dall'art.  135,  paragrafo  1,
          lettera a), della Convenzione sul brevetto  europeo  del  5
          ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260; 
                b)  in  caso  di  inosservanza  del  termine  di  cui
          all'art. 14, paragrafo 2, della  Convenzione  sul  brevetto
          europeo,  quando  la  domanda  sia  stata   originariamente
          depositata in lingua italiana. 
              2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale
          per modello di utilita' di una domanda di brevetto  europeo
          respinta, ritirata o considerata ritirata  o  del  brevetto
          europeo revocato  il  cui  oggetto  abbia  i  requisiti  di
          brevettabilita', previsti dalla legislazione italiana per i
          modelli di utilita'. 
              3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui  al
          comma   1   e'   consentito   chiedere   contemporaneamente
          l'eventuale  trasformazione  in  domanda  di   modello   di
          utilita' ai sensi dell'art. 84. 
              4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi
          dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, la domanda di  brevetto  e'  considerata
          come depositata in Italia  alla  stessa  data  di  deposito
          della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta
          domanda che sono stati presentati all'Ufficio  europeo  dei
          brevetti sono considerati come depositati  in  Italia  alla
          stessa data.»