Art. 36
(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 61 del decreto legislativo IO
febbraio 2005, n. 30)
1. L'articolo 61 del Codice e' sostituito dal seguente:
"Art. 61"
(Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti
fitosanitari)
1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui
all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per
prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti
fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi
sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE)
n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.".