Art. 37 
 
(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 64 del Codice, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. Se non e' prevista e  stabilita  una  retribuzione,  in  compenso
dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta  nell'esecuzione  o
nell'adempimento di un contratto o di un  rapporto  di  lavoro  o  di
impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono  al  datore
di lavoro, ma  all'inventore,  salvo  sempre  il  diritto  di  essere
riconosciuto autore, spetta, qualora  il  datore  di  lavoro  o  suoi
aventi causa ottengano  il  brevetto  o  utilizzino  l'invenzione  in
regime  di  segretezza   industriale,   un   equo   premio   per   la
determinazione   del   quale   si   terra'   conto    dell'importanza
dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita
dall'inventore,  nonche'  del  contributo  che  questi  ha   ricevuto
dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine  di  assicurare  la
tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del  brevetto
e la conseguente attribuzione dell'equo  premio  all'inventore,  puo'
essere concesso,  su  richiesta  dell'organizzazione  del  datore  di
lavoro  interessata,  l'esame  anticipato  della  domanda  volta   al
rilascio del brevetto.". 
2. All'articolo 64, comma 3, del Codice, le parole:  "od  acquistare"
sono sostituite dalle seguenti: "od acquisire" e dopo le parole: "del
canone" e' inserita la seguente: "o". 
3. All'articolo 64, comma 4, del Codice, la parola: "amminisirazione"
e' sostituita dalla seguente: "amministrazione". 
 
 
          Nota all'art. 37: 
              - Si riporta il testo dell'art. 64 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 64  (Invenzioni  dei  dipendenti).  -  1.  Quando
          l'invenzione  industriale  e'   fatta   nell'esecuzione   o
          nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro
          o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista  come
          oggetto del  contratto  o  del  rapporto  e  a  tale  scopo
          retribuita,  i  diritti  derivanti  dall'invenzione  stessa
          appartengono  al  datore  di  lavoro,  salvo   il   diritto
          spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 
              2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione,  in
          compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e'  fatta
          nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di  un
          rapporto di  lavoro  o  di  impiego,  i  diritti  derivanti
          dall'invenzione  appartengono  al  datore  di  lavoro,   ma
          all'inventore,  salvo   sempre   il   diritto   di   essere
          riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro «o
          suoi  aventi  causa  ottengano  il  brevetto  o  utilizzino
          l'invenzione in regime di segretezza industriale», un  equo
          premio  per  la  determinazione  del  quale  si  terraconto
          «dell'importanza dell'invenzione», delle mansioni svolte  e
          della retribuzione percepita  dall'inventore,  nonche'  del
          contributo che questi ha ricevuto dall'»organizzazione  del
          datore di lavoro.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva
          conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e
          la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore,
          puo' essere concesso, su richiesta dell'organizzazione  del
          datore di  lavoro  interessata,  l'esame  anticipato  della
          domanda volta al rilascio del brevetto. 
              3. Qualora non ricorrano  le  condizioni  previste  nei
          commi 1 e 2 e  si  tratti  di  invenzione  industriale  che
          rientri nel  campo  di  attivita'  del  datore  di  lavoro,
          quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso,  esclusivo
          o  non  esclusivo  dell'invenzione  o  per  l'acquisto  del
          brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquisire,
          per  la  medesima  invenzione,  brevetti  all'estero  verso
          corresponsione del canone o del  prezzo,  da  fissarsi  con
          deduzione  di  una  somma  corrispondente  agli  aiuti  che
          l'inventore abbia comunque ricevuti dal  datore  di  lavoro
          per pervenire all'invenzione. Il datore  di  lavoro  potra'
          esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla  data
          di ricevimento della comunicazione  dell'avvenuto  deposito
          della  domanda  di  brevetto.  I  rapporti  costituiti  con
          l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto,  ove  non
          venga integralmente pagato  allascadenza  il  corrispettivo
          dovuto. 
              4. Ferma la competenza del giudice  ordinario  relativa
          all'accertamento della  sussistenza  del  diritto  all'equo
          premio,  al  canone  o  al  prezzo,  se  non  si  raggiunga
          l'accordo  circa  l'ammontare  degli   stessi,   anche   se
          l'inventore e' un dipendente  di  amministrazione  statale,
          alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio  di
          arbitratori,  composto  di  tre  membri,  nominati  uno  da
          ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o,
          in  caso  di  disaccordo,  dal  Presidente  della   sezione
          specializzata del Tribunale competente dove  il  prestatore
          d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano
          in quanto  compatibili  le  norme  degli  articoli  806,  e
          seguenti, del citato d. lgs. n.30  del  2005  di  procedura
          civile. 
              5. Il collegio  degli  arbitratori  puo'  essere  adito
          anche  in  pendenza  del  giudizio  di  accertamento  della
          sussistenza del diritto all'equo premio,  al  canone  o  al
          prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua decisione
          e' subordinata a quella  della  sentenza  sull'accertamento
          del diritto. Il collegio degli arbitratori  deve  procedere
          con   equo   apprezzamento.   Se   la   determinazione   e'
          manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta
          dal giudice. 
              6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera  fatta
          durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro
          o d'impiego  l'invenzione  industriale  per  la  quale  sia
          chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore  ha
          lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel
          cui campo di attivita' l'invenzione rientra.»