Art. 38 
 
(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 68 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
" 1. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non  si
estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: 
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a  fini  non  commerciali,
ovvero in via sperimentale; 
b) agli studi e sperimentazioni  diretti  all'ottenimento,  anche  in
paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di  un
farmaco  ed  ai  conseguenti  adempimenti  pratici  ivi  compresi  la
preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente
attive a cio' strettamente necessarie; 
c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali  nelle
farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati,  purche'
non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.". 
2. All'articolo 68 del  Codice,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
" 1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che  intendono
produrre  specialita'  farmaceutiche  al  di  fuori  della  copertura
brevettuale  possono  avviare  la  procedura  di  registrazione   del
prodotto contenente il  principio  attivo  in  anticipo  di  un  anno
rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in  mancanza,
della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto  anche
di ogni eventuale proroga.". 
 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il testo dell'art. 68 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto). - 1. La
          facolta' esclusiva attribuita dal diritto di  brevetto  non
          si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: 
                a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non
          commerciali, ovvero in via sperimentale; 
                b)   agli    studi    e    sperimentazioni    diretti
          all'ottenimento,    anche    in    paesi     esteri,     di
          un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco
          ed ai  conseguenti  adempimenti  pratici  ivi  compresi  la
          preparazione  e   l'utilizzazione   delle   materie   prime
          farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie; 
                c) alla preparazione estemporanea, e per  unita',  di
          medicinali  nelle  farmacie  su  ricetta   medica,   e   ai
          medicinali  cosi'  preparati,  purche'  non  si  utilizzino
          principi attivi realizzati industrialmente. 
              1-bis. Ferma la disposizione del comma  1,  le  aziende
          che intendono  produrre  specialita'  farmaceutiche  al  di
          fuori  della  copertura  brevettuale  possono  avviare   la
          procedura  di  registrazione  del  prodotto  contenente  il
          principio attivo in  anticipo  di  un  anno  rispetto  alla
          scadenza della  copertura  complementare  o,  in  mancanza,
          della copertura brevettuale del  principio  attivo,  tenuto
          conto anche di ogni eventuale proroga. 
              2. Il  brevetto  per  invenzione  industriale,  la  cui
          attuazione  implichi  quella  di  invenzioni  protette   da
          precedenti brevetti per invenzioni  industriali  ancora  in
          vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato,  senza  il
          consenso dei titolari di questi ultimi. 
              3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi  anteriori  alla
          data di deposito della domanda di brevetto o alla  data  di
          priorita',  abbia   fatto   uso   nella   propria   azienda
          dell'invenzione puo' continuare ad usarne  nei  limiti  del
          preuso. Tale  facolta'  e'  trasferibile  soltanto  insieme
          all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La  prova
          del  preuso  e  della  sua  estensione  e'  a  carico   del
          preutente.»