Art. 38
(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 68 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si
estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali,
ovvero in via sperimentale;
b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in
paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un
farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la
preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente
attive a cio' strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle
farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati, purche'
non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.".
2. All'articolo 68 del Codice, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
" 1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono
produrre specialita' farmaceutiche al di fuori della copertura
brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del
prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno
rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza,
della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche
di ogni eventuale proroga.".
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto). - 1. La
facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non
si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non
commerciali, ovvero in via sperimentale;
b) agli studi e sperimentazioni diretti
all'ottenimento, anche in paesi esteri, di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco
ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la
preparazione e l'utilizzazione delle materie prime
farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di
medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai
medicinali cosi' preparati, purche' non si utilizzino
principi attivi realizzati industrialmente.
1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende
che intendono produrre specialita' farmaceutiche al di
fuori della copertura brevettuale possono avviare la
procedura di registrazione del prodotto contenente il
principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla
scadenza della copertura complementare o, in mancanza,
della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto
conto anche di ogni eventuale proroga.
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui
attuazione implichi quella di invenzioni protette da
precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in
vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato, senza il
consenso dei titolari di questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla
data di deposito della domanda di brevetto o alla data di
priorita', abbia fatto uso nella propria azienda
dell'invenzione puo' continuare ad usarne nei limiti del
preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto insieme
all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova
del preuso e della sua estensione e' a carico del
preutente.»