Art. 4
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 5, comma 2, del Codice, le parole: ", con riferimento
al marchio," sono soppresse.
2. All'articolo 5 del Codice, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su una varieta'
protetta, sulle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta'
protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta'
essenzialmente derivata, sulle varieta' che non si distinguono
nettamente dalla varieta' protetta e sulle varieta' la cui produzione
necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta, non si
estendono agli atti riguardanti:
a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa,
quale che ne sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse
quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato
dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio
economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una
nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta' protetta oppure
un'esportazione del materiale della varieta' stessa che consenta di
riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta' del genere o
della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale
esportato sia destinato al consumo finale.".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5, del citato decreto
lgs n.30 del 2005, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Esaurimento). - 1. Le facolta' esclusive
attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di
proprieta' industriale si esauriscono una volta che i
prodotti protetti da un diritto di proprieta' industriale
siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo
consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno
Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio
economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia
non si applica quando sussistano motivi legittimi perche'
il titolare stesso si opponga all'ulteriore
commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo
stato di questi e' modificato o alterato dopo la loro
immissione in commercio.
3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su
una varieta' protetta, sulle varieta' essenzialmente
derivate dalla varieta' protetta quando questa non sia, a
sua volta, una varieta' essenzialmente derivata, sulle
varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta'
protetta e sulle varieta' la cui produzione necessita del
ripetuto impiego della varieta' protetta, non si estendono
agli atti riguardanti:
a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione
vegetativa, quale che ne sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere
e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato
ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il
suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunita' europea o dello Spazio economico
europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una
nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta'
protetta oppure un'esportazione del materiale della
varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che
non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale
a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia
destinato al consumo finale.»