Art. 4 
 
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 10  febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 5, comma 2, del Codice, le parole: ", con riferimento
al marchio," sono soppresse. 
2. All'articolo 5 del Codice, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
" 3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su una varieta'
protetta,  sulle  varieta'  essenzialmente  derivate  dalla  varieta'
protetta  quando  questa  non  sia,  a  sua   volta,   una   varieta'
essenzialmente  derivata,  sulle  varieta'  che  non  si  distinguono
nettamente dalla varieta' protetta e sulle varieta' la cui produzione
necessita del  ripetuto  impiego  della  varieta'  protetta,  non  si
estendono agli atti riguardanti: 
a) il materiale di  riproduzione  o  di  moltiplicazione  vegetativa,
quale che ne sia la forma; 
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse
quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o  commercializzato
dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel  territorio  dello
Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea  o  dello  Spazio
economico europeo, a meno che si tratti di  atti  che  implicano  una
nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta'  protetta  oppure
un'esportazione del materiale della varieta' stessa che  consenta  di
riprodurla in uno Stato che non protegge la  varieta'  del  genere  o
della specie vegetale  a  cui  appartiene,  salvo  che  il  materiale
esportato sia destinato al consumo finale.". 
 
 
          Nota all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, del  citato  decreto
          lgs n.30 del 2005, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 5  (Esaurimento).  -  1.  Le  facolta'  esclusive
          attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di
          proprieta' industriale  si  esauriscono  una  volta  che  i
          prodotti protetti da un diritto di  proprieta'  industriale
          siano stati messi in commercio dal titolare o  con  il  suo
          consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno
          Stato  membro  della  Comunita'  europea  o  dello   Spazio
          economico europeo. 
              2. Questa limitazione dei poteri del titolare  tuttavia
          non si applica quando sussistano motivi  legittimi  perche'
          il    titolare    stesso    si    opponga     all'ulteriore
          commercializzazione dei prodotti, in particolare quando  lo
          stato di questi e'  modificato  o  alterato  dopo  la  loro
          immissione in commercio. 
              3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa  su
          una  varieta'  protetta,  sulle   varieta'   essenzialmente
          derivate dalla varieta' protetta quando questa non  sia,  a
          sua volta,  una  varieta'  essenzialmente  derivata,  sulle
          varieta' che non si distinguono nettamente  dalla  varieta'
          protetta e sulle varieta' la cui produzione  necessita  del
          ripetuto impiego della varieta' protetta, non si  estendono
          agli atti riguardanti: 
                a) il materiale di riproduzione o di  moltiplicazione
          vegetativa, quale che ne sia la forma; 
                b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere
          e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia  stato
          ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il
          suo consenso nel territorio dello  Stato  o  di  uno  Stato
          membro della Comunita' europea  o  dello  Spazio  economico
          europeo, a meno che si tratti di  atti  che  implicano  una
          nuova  riproduzione  o   moltiplicazione   della   varieta'
          protetta  oppure  un'esportazione   del   materiale   della
          varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che
          non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale
          a cui appartiene, salvo  che  il  materiale  esportato  sia
          destinato al consumo finale.»