Art. 40 
 
(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 79 del  codice,  i  commi  2  e  3  del  Codice  sono
sostituiti dai seguenti: 
 " 2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza,  il
richiedente  dovra'  conformarsi  alle   disposizioni   regolamentari
relative  alla  ripubblicazione  del  brevetto  e  al  pagamento  dei
relativi diritti, ove previsti. 
 3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto ha  facolta'
di sottoporre al giudice, in ogni stato e  grado  del  giudizio,  una
riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro  i  limiti  del
contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente  depositata  e
non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.". 
2. All'articolo 79 del  Codice,  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il
seguente: 
 "3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del  brevetto  europeo  a
seguito di una procedura di limitazione di cui alla  Convenzione  sul
brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso  brevetto  europeo
con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale,  l'ambito
di protezione conferito dal brevetto e' determinato tenuto  conto  di
ciascuna delle limitazioni intervenute.". 
 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il testo dell'art. 79 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 79 (Limitazione). - 1. Il  brevetto  puo'  essere
          limitato su istanza del titolare, alla quale devono  unirsi
          la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. 
              2. Ove l'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi  accolga
          l'istanza,   il   richiedente   dovra'   conformarsi   alle
          disposizioni regolamentari  relative  alla  ripubblicazione
          del brevetto e  al  pagamento  dei  relativi  diritti,  ove
          previsti. 
              3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto
          ha facolta' di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado
          del giudizio, una riformulazione delle  rivendicazioni  che
          rimanga entro i  limiti  del  contenuto  della  domanda  di
          brevetto quale inizialmente depositata  e  non  estenda  la
          protezione conferita dal brevetto concesso. 
              3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del  brevetto
          europeo a seguito di una procedura di  limitazione  di  cui
          alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una  limitazione
          dello stesso brevetto  europeo  con  effetto  in  Italia  a
          seguito di una procedura nazionale, l'ambito di  protezione
          conferito dal  brevetto  e'  determinato  tenuto  conto  di
          ciascuna delle limitazioni intervenute. 
              4. L'Ufficio italiano brevetti e  marchi  pubblica  sul
          Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.»