Art. 40
(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 79 del codice, i commi 2 e 3 del Codice sono
sostituiti dai seguenti:
" 2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il
richiedente dovra' conformarsi alle disposizioni regolamentari
relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei
relativi diritti, ove previsti.
3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto ha facolta'
di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una
riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del
contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e
non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.".
2. All'articolo 79 del Codice, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
"3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a
seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul
brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo
con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito
di protezione conferito dal brevetto e' determinato tenuto conto di
ciascuna delle limitazioni intervenute.".
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 79 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 79 (Limitazione). - 1. Il brevetto puo' essere
limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi
la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.
2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga
l'istanza, il richiedente dovra' conformarsi alle
disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione
del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove
previsti.
3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto
ha facolta' di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado
del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che
rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di
brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la
protezione conferita dal brevetto concesso.
3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto
europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui
alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione
dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a
seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione
conferito dal brevetto e' determinato tenuto conto di
ciascuna delle limitazioni intervenute.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul
Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.»