Art. 41 
 
(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 80, comma 6, del Codice,  le  parole:  "al  comma  e'
concessa" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5 e' concessa". 
 
 
          Nota all'art. 41: 
              - Si riporta il testo dell'art. 80 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 80 (Licenza di diritto). - 1. Il richiedente o il
          titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del
          mandatario che pervenga  all'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi,  se  non  e'  trascritta  licenza  esclusiva,  puo'
          offrire  al  pubblico  licenza  per  l'uso  non   esclusivo
          dell'invenzione. 
              2.  Gli   effetti   della   licenza   decorrono   dalla
          notificazione al titolare  dell'accettazione  dell'offerta,
          anche se non e' accettato il compenso. 
              3.  In  quest'ultimo  caso  alla  determinazione  della
          misura e delle modalita' di pagamento del compenso provvede
          un  collegio  di  arbitratori,  composto  di  tre   membri,
          nominati uno da ciascuno delle parti ed il  terzo  nominato
          dai primi due o, in  caso  di  disaccordo,  dal  presidente
          della  commissione   dei   ricorsi.   Il   collegio   degli
          arbitratori deve procedere con equo  apprezzamento.  Se  la
          determinazione e' manifestamente iniqua od  erronea  oppure
          se  una  delle  parti  rifiuta  di  nominare   il   proprio
          arbitratore, la determinazione e' fatta dal giudice. 
              4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi
          prescritti  nella  determinazione  di  quello   originario,
          qualora si  siano  prodotti  o  rivelati  fatti  che  fanno
          apparire  manifestamente  inadeguato   il   compenso   gia'
          fissato. 
              5. Il richiedente o titolare  del  brevetto  che  abbia
          offerto al pubblico licenza sul brevetto  ha  diritto  alla
          riduzione alla meta' dei diritti annuali. 
              6.  La  riduzione  di  cui  al  comma  5  e'   concessa
          dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.  La  dichiarazione
          di  offerta  viene  annotata  nel  registro  dei  brevetti,
          pubblicata nel Bollettino e gli effetti di  essa  perdurano
          finche' non e' revocata.»