Art. 42
(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 81 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)
1. L'articolo 81 del Codice e' sostituito dal seguente:
"Art. 81
(Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n.
349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro)
1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della
legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica regime giuridico, con gli
stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato
complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto
al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso
oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
2. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono
dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata
legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra
la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto
con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in
commercio del medicamento.
3. La durata del certificato complementare di protezione non puo' in
ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in
cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale.
4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura
complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa
comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
939, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno
1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione
complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal
1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa
europea.
5. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per
l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari
di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349,
di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il
Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di
licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della
legislazione vigente in materia.
6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per
l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del
certificato complementare di protezione non esiste, e' scaduta ovvero
nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce
contraffazione del relativo brevetto in conformita' alle normative
vigenti nei Paesi di destinazione.
7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato
complementare a cui fa riferimento.".