Art. 42 
 
(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 81 del decreto legislativo 10
                        febbraio 2005, n. 30) 
 
1. L'articolo 81 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 81 
 
(Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre  1991,  n.
 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro) 
 
1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della
legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica regime giuridico,  con  gli
stessi diritti esclusivi ed obblighi, del  brevetto.  Il  certificato
complementare di protezione, produce gli stessi effetti del  brevetto
al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di  esso
oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
2. Gli effetti del certificato complementare di protezione  decorrono
dal momento in cui il brevetto perviene al termine della  sua  durata
legale e si estendono per una durata pari al periodo  intercorso  tra
la data del deposito della domanda di brevetto e la data del  decreto
con cui viene concessa  la  prima  autorizzazione  all'immissione  in
commercio del medicamento. 
3. La durata del certificato complementare di protezione non puo'  in
ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data  in
cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale. 
4. Al fine di adeguare progressivamente  la  durata  della  copertura
complementare  e  brevettuale  a  quella  prevista  dalla   normativa
comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19  ottobre  1991,  n.
939, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno
1992, trovano attuazione attraverso una  riduzione  della  protezione
complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a  decorrere  dal
1°  gennaio  2004,  fino  al  completo  allineamento  alla  normativa
europea. 
5.  E'  consentito  a  soggetti  terzi  che  intendano  produrre  per
l'esportazione principi attivi coperti da  certificati  complementari
di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n.  349,
di avviare  con  i  titolari  dei  certificati  suddetti,  presso  il
Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio  di
licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto  della
legislazione vigente in materia. 
6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide  unicamente  per
l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e  del
certificato complementare di protezione non esiste, e' scaduta ovvero
nei  quali  l'esportazione  del  principio  attivo  non   costituisce
contraffazione del relativo brevetto in  conformita'  alle  normative
vigenti nei Paesi di destinazione. 
7. La licenza cessa di avere effetto  allo  scadere  del  certificato
complementare a cui fa riferimento.".