Art. 44
(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 84, comma 3, del Codice, la parola: "inverzione" e'
sostituita dalla seguente: "invenzione".
Nota all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 84 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 84 (Brevettazione alternativa). - 1. E'
consentito a chi chiede il brevetto per invenzione
industriale, ai sensi del presente codice, di presentare
contemporaneamente domanda di brevetto per modello di
utilita', da valere nel caso che la prima non sia accolta o
sia accolta solo in parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche'
un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a
modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto
dalla data di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita'
contiene anche un' invenzione o viceversa, e' applicabile
l'art. 161.»