Art. 45 
 
(Modifiche alla rubrica dell'articolo 85 del decreto  legislativo  10
                        febbraio 2005, n. 30) 
 
1.  Alla   rubrica   dell'articolo   85   del   Codice   la   parola:
"brevettazzione" e' sostituita dalla seguente: "brevettazione". 
 
 
          Nota all'art. 45: 
              - Si riporta il testo dell'art. 85 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 ,come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 85 (Durata ed effetti della brevettazione). -  1.
          Il brevetto per modello di utilita' dura dieci  anni  dalla
          data di presentazione della domanda. 
              2. I diritti conferiti e la  decorrenza  degli  effetti
          del brevetto sono regolati conformemente all'art. 53.»