Art. 45 (Modifiche alla rubrica dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. Alla rubrica dell'articolo 85 del Codice la parola: "brevettazzione" e' sostituita dalla seguente: "brevettazione".
Nota all'art. 45: - Si riporta il testo dell'art. 85 del citato d. lgs. n.30 del 2005 ,come modificato dal presente decreto: «Art. 85 (Durata ed effetti della brevettazione). - 1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda. 2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'art. 53.»