Art. 46 
 
(Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 96, comma 5, del Codice, dopo le  parole:  "comma  1"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", lettera a)". 
 
 
          Nota all'art. 46: 
              - Si riporta il testo dell'art. 96 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 96 (Risarcimento del danno ed equo  compenso).  -
          1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o  dopo
          la diffida  di  colui  che  ha  presentato  la  domanda  di
          registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di  cui
          all'art. 95, e' tenuto al risarcimento dei danni  ai  sensi
          delle disposizioni del capo III. 
              2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo
          atto   di   sfruttamento   commerciale   del   prodotto   a
          semiconduttori con menzione di riserva e  la  registrazione
          della topografia, il responsabile e' tenuto a corrispondere
          solo  un  equo  compenso  al  titolare   della   topografia
          registrata. 
              3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del  comma
          1 dell'art. 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento
          commerciale di un prodotto a semiconduttori senza  menzione
          di riserva, il  titolare  della  topografia  registrata  ha
          diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione
          ha diritto di ottenere una licenza ad eque  condizioni  per
          continuare a sfruttare la topografia  nei  limiti  dell'uso
          fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il  titolare
          della registrazione si rifiuti di  rilasciare  una  licenza
          contrattuale,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni  in  materia   di   concessione   di   licenza
          obbligatoria  di  cui  alla  sezione  IV,  incluse   quelle
          relative alla determinazione della misura e delle modalita'
          di pagamento del compenso in caso di opposizione. 
              4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza
          sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che  il
          prodotto  e'  tutelato  da  registrazione,  ha  diritto   a
          continuare  lo  sfruttamento  commerciale   del   prodotto.
          Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo  o  avere
          avuto  valide  ragioni  per  ritenere  che  il  prodotto  a
          semiconduttori e' tutelato, e' dovuto il  pagamento  di  un
          equo compenso. L'avente causa  dell'acquirente  di  cui  al
          presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi. 
              5. Agli effetti  del  presente  art.  per  sfruttamento
          commerciale  si  intende  quello  non   comprensivo   dello
          sfruttamento in  condizione  di  riservatezza,  secondo  le
          indicazioni di cui all'art. 92, comma 1 , lettera a).»