Art. 46
(Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 96, comma 5, del Codice, dopo le parole: "comma 1"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", lettera a)".
Nota all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'art. 96 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 96 (Risarcimento del danno ed equo compenso). -
1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo
la diffida di colui che ha presentato la domanda di
registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui
all'art. 95, e' tenuto al risarcimento dei danni ai sensi
delle disposizioni del capo III.
2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo
atto di sfruttamento commerciale del prodotto a
semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione
della topografia, il responsabile e' tenuto a corrispondere
solo un equo compenso al titolare della topografia
registrata.
3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma
1 dell'art. 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento
commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione
di riserva, il titolare della topografia registrata ha
diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione
ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per
continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso
fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare
della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza
contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di concessione di licenza
obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle
relative alla determinazione della misura e delle modalita'
di pagamento del compenso in caso di opposizione.
4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza
sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il
prodotto e' tutelato da registrazione, ha diritto a
continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto.
Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere
avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a
semiconduttori e' tutelato, e' dovuto il pagamento di un
equo compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al
presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi.
5. Agli effetti del presente art. per sfruttamento
commerciale si intende quello non comprensivo dello
sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo le
indicazioni di cui all'art. 92, comma 1 , lettera a).»