Art. 47 
 
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 97, comma 1,  lettera  e),  del  Codice,  la  parola:
"trattisi" e' sostituita dalla seguente: "trattasi". 
2. All'articolo 97, comma 1, lettera e), del Codice, le parole:  "non
presenta i requisiti richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "e  i
relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e
la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a)". 
 
 
          Nota all'art. 47: 
              - Si riporta il testo dell'art. 97 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  97  (Nullita'  della  registrazione).  -  1.  La
          domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale  di
          nullita' della registrazione della topografia  puo'  essere
          promossa in  qualsiasi  momento  e  da  chiunque  vi  abbia
          interesse,  se  e'   omesso,   non   sussiste   o   risulta
          assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti: 
                a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'art. 88; 
                b) il proprietario della topografia  non  sia  alcuno
          dei soggetti indicati all'art. 92, comma 1, lettera b); 
                c) non sia stata chiesta la registrazione  in  Italia
          entro il termine previsto all'art. 92, comma 1, lettera  a)
          e, qualora  trattasi  di  topografie  il  cui  sfruttamento
          commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo
          1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il  18
          marzo 1990; 
                d) non sia stata precisata la data del primo atto  di
          sfruttamento in apposita dichiarazione scritta; 
                e) la domanda di registrazione e i relativi  allegati
          non consentano  l'identificazione  della  topografia  e  la
          valutazione dei requisiti di cui alla lettera a).»