Art. 47
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 97, comma 1, lettera e), del Codice, la parola:
"trattisi" e' sostituita dalla seguente: "trattasi".
2. All'articolo 97, comma 1, lettera e), del Codice, le parole: "non
presenta i requisiti richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "e i
relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e
la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a)".
Nota all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 97 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 97 (Nullita' della registrazione). - 1. La
domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di
nullita' della registrazione della topografia puo' essere
promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia
interesse, se e' omesso, non sussiste o risulta
assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:
a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'art. 88;
b) il proprietario della topografia non sia alcuno
dei soggetti indicati all'art. 92, comma 1, lettera b);
c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia
entro il termine previsto all'art. 92, comma 1, lettera a)
e, qualora trattasi di topografie il cui sfruttamento
commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo
1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18
marzo 1990;
d) non sia stata precisata la data del primo atto di
sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;
e) la domanda di registrazione e i relativi allegati
non consentano l'identificazione della topografia e la
valutazione dei requisiti di cui alla lettera a).»