Art. 48 (Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 99 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.".
Nota all'art. 48: - Si riporta il testo dell'art. 99 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 99 (Tutela). - 1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'art. 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.»