Art. 48 
 
(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 99 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Ferma  la  disciplina  della  concorrenza  sleale,  il  legittimo
detentore delle informazioni e  delle  esperienze  aziendali  di  cui
all'articolo 98, ha il diritto di vietare  ai  terzi,  salvo  proprio
consenso, di acquisire, rivelare  a  terzi  od  utilizzare,  in  modo
abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in  cui  esse
siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.". 
 
 
          Nota all'art. 48: 
              - Si riporta il testo dell'art. 99 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 99 (Tutela).  -  1.  Ferma  la  disciplina  della
          concorrenza   sleale,   il   legittimo   detentore    delle
          informazioni e delle esperienze aziendali di  cui  all'art.
          98, ha il  diritto  di  vietare  ai  terzi,  salvo  proprio
          consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare,  in
          modo abusivo, tali informazioni  ed  esperienze,  salvo  il
          caso  in  cui  esse  siano   state   conseguite   in   modo
          indipendente dal terzo.»