Art. 49 (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 100, comma 1, del Codice, la parola: "conferiniento" e' sostituita dalla seguente: "conferimento". 2. All'articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice, la parola: "entita" e' sostituita dalla seguente: "entita'".
Nota all'art. 49: - Si riporta il testo dell'art. 100 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 100 (Oggetto del diritto). - 1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta' vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, puo' essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un' entita' rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.»