Art. 49 
 
(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 100, comma 1, del Codice, la parola:  "conferiniento"
e' sostituita dalla seguente: "conferimento". 
2. All'articolo 100, comma 1, lettera  c),  del  Codice,  la  parola:
"entita" e' sostituita dalla seguente: "entita'". 
 
 
          Nota all'art. 49: 
              - Si riporta il testo dell'art. 100 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 100 (Oggetto del diritto). - 1.  Puo'  costituire
          oggetto del diritto  su  una  nuova  varieta'  vegetale  un
          insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu'  basso
          conosciuto che, conformandosi  integralmente  o  meno  alle
          condizioni previste per  il  conferimento  del  diritto  di
          costitutore, puo' essere: 
                a) definito in base ai  caratteri  risultanti  da  un
          certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; 
                b) distinto da ogni altro insieme  vegetale  in  base
          all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; 
                c) considerato come un'  entita'  rispetto  alla  sua
          idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.»