Art. 5
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 6 del Codice, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
" 1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti, la
presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la
prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la
presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento
dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della
traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di
brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o
mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di
fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere
effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti.".
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato d.lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Comunione). - 1. Se un diritto di proprieta'
industriale appartiene a piu' soggetti, le facolta'
relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario,
dalle disposizioni del citato d. lgs. n.30 del 2005 civile
relative alla comunione in quanto compatibili.
1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti,
la presentazione della domanda di brevetto o di
registrazione, la prosecuzione del procedimento di
brevettazione o registrazione, la presentazione della
domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti
di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione
in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di
brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso
o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri
provvedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali
soggetti nell'interesse di tutti.