Art. 5 
 
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 10  febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 6  del  Codice,  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
seguente: 
" 1-bis.  In  caso  di  diritto  appartenente  a  piu'  soggetti,  la
presentazione della  domanda  di  brevetto  o  di  registrazione,  la
prosecuzione del procedimento di brevettazione  o  registrazione,  la
presentazione della domanda di rinnovo, ove  prevista,  il  pagamento
dei  diritti  di  mantenimento  in  vita,  la   presentazione   della
traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda  di
brevetto  europeo  o  del  testo  del  brevetto  europeo  concesso  o
mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti  di
fronte  all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi   possono   essere
effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti.". 
 
 
          Nota all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art.  6  del  citato  d.lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 6 (Comunione). - 1. Se un diritto  di  proprieta'
          industriale  appartiene  a  piu'  soggetti,   le   facolta'
          relative sono regolate,  salvo  convenzioni  in  contrario,
          dalle disposizioni del citato d. lgs. n.30 del 2005  civile
          relative alla comunione in quanto compatibili. 
              1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti,
          la  presentazione  della   domanda   di   brevetto   o   di
          registrazione,  la   prosecuzione   del   procedimento   di
          brevettazione  o  registrazione,  la  presentazione   della
          domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei  diritti
          di mantenimento in vita, la presentazione della  traduzione
          in lingua italiana delle rivendicazioni di una  domanda  di
          brevetto europeo o del testo del brevetto europeo  concesso
          o mantenuto in forma modificata  o  limitata  e  gli  altri
          provvedimenti di fronte  all'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi  possono  essere  effettuati  da  ciascuno  di  tali
          soggetti nell'interesse di tutti.