Art. 50 
 
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. L'articolo 115 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 115 
 
              ( Licenze obbligatorie ed espropriazioni) 
 
1.  Il  diritto  di  costitutore  puo'  formare  oggetto  di  licenze
obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico,
di cui al comma 3. 
2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili  con
le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in  materia  di
licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle  relative
alla determinazione della misura e delle modalita' di  pagamento  del
compenso in caso di opposizione. 
3. Con decreto ministeriale possono  essere  concesse,  in  qualunque
momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del  diritto
di costitutore, licenze obbligatorie  speciali,  non  esclusive,  per
l'utilizzazione di  nuove  varieta'  vegetali  protette  che  possono
servire all'alimentazione umana  o  del  bestiame,  nonche'  per  usi
terapeutici o per la produzione di medicinali. 
4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse  su  conforme  parere
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che  si
pronuncia  sulle  condizioni  prescritte  per  la  concessione  delle
licenze. 
5. Il decreto di concessione della licenza puo'  prevedere  l'obbligo
per  il  titolare  del  diritto  di  mettere   a   disposizione   del
licenziatario il materiale di propagazione ovvero di  moltiplicazione
necessario. 
6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varieta' vegetali, sentito
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.".