Art. 51 
 
(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 119, comma 2, del Codice,  la  parola:  "solanto"  e'
sostituita dalla seguente: "soltanto". 
 
 
          Nota all'art. 51: 
              - Si riporta il testo dell'art. 119 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  119  (Paternita').  -  1.   L'Ufficio   italiano
          brevetti  e   marchi   non   verifica   l'esattezza   della
          designazione   dell'inventore   o   dell'autore,   ne'   la
          legittimazione del richiedente, fatte  salve  le  verifiche
          previste dalla legge o  dalle  convenzioni  internazionali.
          Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e  marchi  si  presume
          che  il  richiedente  sia   titolare   del   diritto   alla
          registrazione oppure  al  brevetto  e  sia  legittimato  ad
          esercitarlo. 
              2. Una designazione incompleta od  errata  puo'  essere
          rettificata  soltanto   su   istanza   corredata   da   una
          dichiarazione di  consenso  della  persona  precedentemente
          designata e,  qualora  l'istanza  non  sia  presentata  dal
          richiedente  o  dal   titolare   del   brevetto   o   della
          registrazione, anche da una dichiarazione  di  consenso  di
          quest'ultimo. 
              3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e
          marchi  una  sentenza  esecutiva  in  base  alla  quale  il
          richiedente  o   il   titolare   del   brevetto   o   della
          registrazione e' tenuto a designarlo come inventore o  come
          autore, l'Ufficio lo annota sul registro e ne  da'  notizia
          nel Bollettino Ufficiale.»