Art. 51 (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 119, comma 2, del Codice, la parola: "solanto" e' sostituita dalla seguente: "soltanto".
Nota all'art. 51: - Si riporta il testo dell'art. 119 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 119 (Paternita'). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, ne' la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo. 2. Una designazione incompleta od errata puo' essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo. 3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione e' tenuto a designarlo come inventore o come autore, l'Ufficio lo annota sul registro e ne da' notizia nel Bollettino Ufficiale.»