Art. 51
(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 119, comma 2, del Codice, la parola: "solanto" e'
sostituita dalla seguente: "soltanto".
Nota all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'art. 119 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 119 (Paternita'). - 1. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi non verifica l'esattezza della
designazione dell'inventore o dell'autore, ne' la
legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche
previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume
che il richiedente sia titolare del diritto alla
registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad
esercitarlo.
2. Una designazione incompleta od errata puo' essere
rettificata soltanto su istanza corredata da una
dichiarazione di consenso della persona precedentemente
designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal
richiedente o dal titolare del brevetto o della
registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di
quest'ultimo.
3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e
marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il
richiedente o il titolare del brevetto o della
registrazione e' tenuto a designarlo come inventore o come
autore, l'Ufficio lo annota sul registro e ne da' notizia
nel Bollettino Ufficiale.»