Art. 52 
 
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 120,  comrna  6,  del  Codice,  la  parola:  "ci"  e'
sostituita dalla seguente: "di". 
2. All'articolo 120 del Codice,  dopo  il  comma  6  e'  aggiunto  il
seguente: 
" 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui  al  presente
articolo si applicano altresi' alle azioni di  accertamento  negativo
anche proposte in via cautelare.". 
 
 
          Nota all'art. 52: 
              - Si riporta il testo dell'art. 120 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 120 (Giurisdizione e competenza). - 1. Le  azioni
          in materia di proprieta'  industriale  i  cui  titoli  sono
          concessi o in corso di  concessione  si  propongono  avanti
          l'autorita'  giudiziaria  dello  Stato,  qualunque  sia  la
          cittadinanza, il domicilio o la residenza delle  parti.  Se
          l'azione  di  nullita'  o  quella  di  contraffazione  sono
          proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso,  la
          sentenza puo' essere pronunciata solo  dopo  che  l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla  domanda  di
          concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande
          presentate in data  anteriore.  Il  giudice,  tenuto  conto
          delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per
          una o piu' volte, fissando con  il  medesimo  provvedimento
          l'udienza in cui il processo deve proseguire ). 
              2. Le azioni previste al comma 1 si propongono  davanti
          all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto  ha
          la residenza o il domicilio e, se questi sono  sconosciuti,
          del luogo in cui il convenuto ha la  dimora,  salvo  quanto
          previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza,
          ne' domicilio ne' dimora nel  territorio  dello  Stato,  le
          azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria  del
          luogo in cui l'attore  ha  la  residenza  o  il  domicilio.
          Qualora  ne'  l'attore,  ne'  il  convenuto   abbiano   nel
          territorio dello Stato residenza,  domicilio  o  dimora  e'
          competente l'autorita' giudiziaria di Roma. 
              3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda
          di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro
          vale come elezione di domicilio esclusivo,  ai  fini  della
          determinazione della competenza e di ogni notificazione  di
          atti di procedimenti davanti ad  autorita'  giurisdizionali
          ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi' eletto  puo'
          essere  modificato  soltanto  con   apposita   istanza   di
          sostituzione da annotarsi sul registro a cura  dell'Ufficio
          italiano brevetti e marchi. 
              4. La competenza in materia di  diritti  di  proprieta'
          industriale appartiene ai tribunali espressamente  indicati
          a tale scopo dal decreto legislativo  27  giugno  2003,  n.
          168. 
              5. Per tribunali dei marchi e  dei  disegni  e  modelli
          comunitari ai sensi dell'art. 91 del  regolamento  (CE)  n.
          40/94 e dell'art. 80 del  regolamento  (CE)  n.  2002/6  si
          intendono quelli di cui al comma 4. 
              6. Le azioni fondate su fatti che  si  assumono  lesivi
          del  diritto  dell'attore  possono  essere  proposte  anche
          dinanzi  all'autorita'  giudiziaria   dotata   di   sezione
          specializzata nella cui circoscrizione i fatti  sono  stati
          commessi. 
              6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza  di  cui
          ai commi precedenti si applicano altresi'  alle  azioni  di
          accertamento negativo anche proposte in via cautelare.»