Art. 52
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 120, comrna 6, del Codice, la parola: "ci" e'
sostituita dalla seguente: "di".
2. All'articolo 120 del Codice, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente:
" 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente
articolo si applicano altresi' alle azioni di accertamento negativo
anche proposte in via cautelare.".
Nota all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'art. 120 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 120 (Giurisdizione e competenza). - 1. Le azioni
in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono
concessi o in corso di concessione si propongono avanti
l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la
cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se
l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono
proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la
sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di
concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande
presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto
delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per
una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento
l'udienza in cui il processo deve proseguire ).
2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti
all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha
la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti,
del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto
previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza,
ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le
azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del
luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.
Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel
territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e'
competente l'autorita' giudiziaria di Roma.
3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda
di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro
vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della
determinazione della competenza e di ogni notificazione di
atti di procedimenti davanti ad autorita' giurisdizionali
ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi' eletto puo'
essere modificato soltanto con apposita istanza di
sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
4. La competenza in materia di diritti di proprieta'
industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati
a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n.
168.
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli
comunitari ai sensi dell'art. 91 del regolamento (CE) n.
40/94 e dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si
intendono quelli di cui al comma 4.
6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi
del diritto dell'attore possono essere proposte anche
dinanzi all'autorita' giudiziaria dotata di sezione
specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati
commessi.
6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui
ai commi precedenti si applicano altresi' alle azioni di
accertamento negativo anche proposte in via cautelare.»