Art. 53 
 
(Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, cosi' come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo
                       16 marzo 2006, n. 140) 
 
1. All'articolo 121, comma 2-bis, del Codice,  le  parole:  "articolo
114" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 144". 
 
 
          Nota all'art. 53: 
              - Si riporta il testo dell'art. 121 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 121 (Ripartizione dell'onere della prova).  -  1.
          L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di
          proprieta' industriale incombe in ogni caso a  chi  impugna
          il titolo.  Salvo  il  disposto  dell'art.  67  l'onere  di
          provare la contraffazione incombe  al  titolare.  La  prova
          della decadenza del marchio per non uso puo' essere fornita
          con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici. 
              2. Qualora una parte abbia fornito  seri  indizi  della
          fondatezza  delle  proprie  domande  ed  abbia  individuato
          documenti,   elementi   o   informazioni   detenuti   dalla
          controparte che confermino tali indizi, essa puo'  ottenere
          che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda
          le informazioni alla controparte.  Puo'  ottenere  altresi'
          che il giudice  ordini  alla  controparte  di  fornire  gli
          elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella
          produzione e distribuzione dei prodotti o dei  servizi  che
          costituiscono  violazione   dei   diritti   di   proprieta'
          industriale. 
              2-bis.  In  caso  di  violazione  commessa   su   scala
          commerciale mediante atti di pirateria di cui all' art. 144
          il giudice puo' anche  disporre,  su  richiesta  di  parte,
          l'esibizione della documentazione bancaria,  finanziaria  e
          commerciale che si trovi in possesso della controparte. 
              3. Il giudice, nell'assumere  i  provvedimenti  di  cui
          sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela  delle
          informazioni riservate, sentita la controparte. 
              4. Il giudice desume argomenti di prova dalle  risposte
          che  le  parti  danno  e  di  rifiuto   ingiustificato   di
          ottemperare agli ordini. 
              5.  Nella  materia  di  cui  al  presente   codice   il
          consulente tecnico  d'ufficio  puo'  ricevere  i  documenti
          inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se  non  ancora
          prodotti in  causa,  rendendoli  noti  a  tutte  le  parti.
          Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.»