Art. 53
(Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, cosi' come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 140)
1. All'articolo 121, comma 2-bis, del Codice, le parole: "articolo
114" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 144".
Nota all'art. 53:
- Si riporta il testo dell'art. 121 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 121 (Ripartizione dell'onere della prova). - 1.
L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di
proprieta' industriale incombe in ogni caso a chi impugna
il titolo. Salvo il disposto dell'art. 67 l'onere di
provare la contraffazione incombe al titolare. La prova
della decadenza del marchio per non uso puo' essere fornita
con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della
fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato
documenti, elementi o informazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere
che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda
le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi'
che il giudice ordini alla controparte di fornire gli
elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella
produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che
costituiscono violazione dei diritti di proprieta'
industriale.
2-bis. In caso di violazione commessa su scala
commerciale mediante atti di pirateria di cui all' art. 144
il giudice puo' anche disporre, su richiesta di parte,
l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale che si trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui
sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle
informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte
che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di
ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il
consulente tecnico d'ufficio puo' ricevere i documenti
inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora
prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti.
Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.»