Art. 54 
 
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 122, comma 4, del Codice, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti: "in quanto titolari di esso". 
 
 
          Nota all'art. 54: 
              - Si riporta il testo dell'art. 122 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 122 (Legittimazione all'azione di nullita'  e  di
          decadenza). - 1. Fatto salvo  il  disposto  dell'art.  118,
          comma 4, l'azione diretta ad ottenere la  dichiarazione  di
          decadenza  o  di  nullita'  di  un  titolo  di   proprieta'
          industriale puo' essere esercitata  da  chiunque  vi  abbia
          interesse e promossa d'ufficio dal pubblico  ministero.  In
          deroga  all'art.  70  del  codice   di   procedura   civile
          l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio. 
              2 L'azione diretta  ad  ottenere  la  dichiarazione  di
          nullita' di  un  marchio  per  la  sussistenza  di  diritti
          anteriori oppure perche' l'uso  del  marchio  costituirebbe
          violazione di un altrui diritto di  autore,  di  proprieta'
          industriale o altro  diritto  esclusivo  di  terzi,  oppure
          perche' il marchio costituisce violazione  del  diritto  al
          nome oppure al ritratto oppure perche' la registrazione del
          marchio e' stata effettuata a nome del non avente  diritto,
          puo' essere esercitata soltanto dal  titolare  dei  diritti
          anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto. 
              3. L'azione diretta ad  ottenere  la  dichiarazione  di
          nullita' di un disegno o modello  per  la  sussistenza  dei
          diritti anteriori di cui all'art. 43, comma 1,  lettera  d)
          ed e), oppure perche' la registrazione e' stata  effettuata
          a nome del non avente diritto oppure perche' il  disegno  o
          modello costituisce utilizzazione impropria  di  uno  degli
          elementi elencati  nell'art.  6-ter  della  Convenzione  di
          Unione  di  Parigi  per  la  protezione  della   proprieta'
          industriale -  testo  di  Stoccolma  del  14  luglio  1967,
          ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di  disegni,
          emblemi e stemmi che  rivestano  un  particolare  interesse
          pubblico   nello   Stato,   puo'   essere   rispettivamente
          esercitata soltanto dal titolare dei  diritti  anteriori  e
          dal suo avente causa o dall'avente diritto  oppure  da  chi
          abbia interesse all'utilizzazione. 
              4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo  di
          proprieta' industriale e' esercitata in contraddittorio  di
          tutti coloro che  risultano  annotati  nel  registro  quali
          aventi diritto in quanto titolari di esso. 
              5.  Le  sentenze  che  dichiarano  la  nullita'  o   la
          decadenza di  un  titolo  di  proprieta'  industriale  sono
          annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti
          e marchi. 
              6. Una copia dell'atto introduttivo  di  ogni  giudizio
          civile in materia di titoli di proprieta' industriale  deve
          essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a
          cura di chi promuove il giudizio. 
              7.  Ove  alla  comunicazione  anzidetta  non   si   sia
          provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del
          giudizio, prima di decidere nel merito,  dispone  che  tale
          comunicazione venga effettuata. 
              8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano
          brevetti e marchi copia di  ogni  sentenza  in  materia  di
          titoli di proprieta' industriale.»