Art. 55 (Modifica dell'articolo 128 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. L'articolo 128 del Codice e' sostituito dal seguente: "Art. 128 (Consulenza tecnica preventiva) 1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili."