Art. 55 
 
(Modifica dell'articolo 128 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. L'articolo 128 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 128 
 
                   (Consulenza tecnica preventiva) 
 
1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica  preventiva
prevista  dall'art.  696-bis  del  codice  di  procedura  civile,  si
propongono al Presidente della sezione  specializzata  del  tribunale
competente per il giudizio di merito,  secondo  le  disposizioni  del
medesimo articolo, in quanto compatibili."