Art. 55
(Modifica dell'articolo 128 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. L'articolo 128 del Codice e' sostituito dal seguente:
"Art. 128
(Consulenza tecnica preventiva)
1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva
prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si
propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale
competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del
medesimo articolo, in quanto compatibili."