Art. 56 
 
(Modifica dell'articolo 129 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. L'articolo 129 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 129 
 
                      (Descrizione e sequestro) 
 
1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo'  chiedere
la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente
alla descrizione, di  alcuni  o  di  tutti  gli  oggetti  costituenti
violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione
dei medesimi e degli elementi  di  prova  concernenti  la  denunciata
violazione e la  sua  entita'.  Sono  adottate  le  misure  idonee  a
garantire la tutela delle informazioni riservate. 
2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando  occorre,  sommarie
informazioni, provvede con ordinanza e, se  dispone  la  descrizione,
autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti  di  cui
al comma 1. In casi di speciale  urgenza,  e  in  particolare  quando
eventuali  ritardi  potrebbero  causare  un  danno  irreparabile   al
titolare dei diritti  o  quando  la  convocazione  della  controparte
potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o
di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato. 
3. Salve le  esigenze  della  giustizia  penale  non  possono  essere
sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si  ravvisi
la violazione  di  un  diritto  di  proprieta'  industriale,  finche'
figurino nel recinto di  un'esposizione,  ufficiale  o  ufficialmente
riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in  transito
da o per la medesima. 
4. I procedimenti di descrizione e  di  sequestro  sono  disciplinati
dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente  codice.
Ai fini  della  conferma,  modifica  o  revoca  della  descrizione  e
dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste  unitamente
o subordinatamente alla descrizione, il giudice  fissa  l'udienza  di
discussione tenendo conto della descrizione allo scopo  di  valutarne
il risultato.".