Art. 57 
 
(Modifiche alla rubrica dell'articolo 130 del decreto legislativo  10
                        febbraio 2005, n. 30) 
 
1. La rubrica  dell'articolo  130  del  Codice  e'  sostituita  dalla
seguente: "Esecuzione di descrizione e sequestro". 
 
 
          Nota all'art. 57: 
              - Si riporta il testo dell'art. 130 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 130 (Esecuzione di descrizione e sequestro). - 1.
          La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a  mezzo  di
          ufficiale giudiziario, con l'assistenza,  ove  occorra,  di
          uno o piu' periti ed anche con l'impiego di  mezzi  tecnici
          di accertamento, fotografici o di altra natura. 
              2.  Gli  interessati  possono  essere  autorizzati   ad
          assistere  alle  operazioni   anche   a   mezzo   di   loro
          rappresentanti e ad essere assistiti  da  tecnici  di  loro
          fiducia. 
              3. Decorso il termine dell'  art.  675  del  codice  di
          procedura civile, possono essere completate  le  operazioni
          di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono
          esserne iniziate altre fondate sullo stesso  provvedimento.
          Resta salva la facolta' di chiedere al giudice di  disporre
          ulteriori provvedimenti  di  descrizione  o  sequestro  nel
          corso del procedimento di merito. 
              4. La descrizione e  il  sequestro  possono  concernere
          oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati  nel
          ricorso, purche' si tratti di  oggetti  prodotti,  offerti,
          importati, esportati o messi in commercio dalla  parte  nei
          cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e
          purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. 
              5. Il  verbale  delle  operazioni  di  sequestro  e  di
          descrizione, con  il  ricorso  ed  il  provvedimento,  deve
          essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
          quali descrizione o sequestro sono  stati  eseguiti,  entro
          quindici giorni dalla data di conclusione delle  operazioni
          stesse a pena di inefficacia.»