Art. 57
(Modifiche alla rubrica dell'articolo 130 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)
1. La rubrica dell'articolo 130 del Codice e' sostituita dalla
seguente: "Esecuzione di descrizione e sequestro".
Nota all'art. 57:
- Si riporta il testo dell'art. 130 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 130 (Esecuzione di descrizione e sequestro). - 1.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di
uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici
di accertamento, fotografici o di altra natura.
2. Gli interessati possono essere autorizzati ad
assistere alle operazioni anche a mezzo di loro
rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro
fiducia.
3. Decorso il termine dell' art. 675 del codice di
procedura civile, possono essere completate le operazioni
di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono
esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento.
Resta salva la facolta' di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel
corso del procedimento di merito.
4. La descrizione e il sequestro possono concernere
oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel
ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti,
importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei
cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e
purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di
descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve
essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro
quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni
stesse a pena di inefficacia.»