Art. 58 
 
(Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, cosi' come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo
                       16 marzo 2006, n. 140) 
 
1. All'articolo 131 del Codice, i commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater sono
abrogati. 
 
          Nota all'art. 58: 
              - Si riporta il testo dell'art. 131 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 131 (Inibitoria). - 1. Il titolare di un  diritto
          di proprieta' industriale puo' chiedere  che  sia  disposta
          l'inibitoria di  qualsiasi  violazione  imminente  del  suo
          diritto e  del  proseguimento  o  della  ripetizione  delle
          violazioni in atto, ed in  particolare  puo'  chiedere  che
          siano  disposti  l'inibitoria  della   fabbricazione,   del
          commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione  del
          diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle  medesime
          cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o  ne  abbia
          comunque la disponibilita', secondo le norme del codice  di
          procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 
              L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono
          essere  chiesti,  sugli  stessi  presupposti,  contro  ogni
          soggetto i cui servizi  siano  utilizzati  per  violare  un
          diritto di proprieta' industriale. 
              2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice  puo'  fissare
          una  somma  dovuta  per  ogni  violazione  o   inosservanza
          successivamente   constatata    e    per    ogni    ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento.»