Art. 58 (Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, cosi' come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140) 1. All'articolo 131 del Codice, i commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater sono abrogati.
Nota all'art. 58: - Si riporta il testo dell'art. 131 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 131 (Inibitoria). - 1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare puo' chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilita', secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.»