Art. 58
(Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, cosi' come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 140)
1. All'articolo 131 del Codice, i commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater sono
abrogati.
Nota all'art. 58:
- Si riporta il testo dell'art. 131 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 131 (Inibitoria). - 1. Il titolare di un diritto
di proprieta' industriale puo' chiedere che sia disposta
l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo
diritto e del proseguimento o della ripetizione delle
violazioni in atto, ed in particolare puo' chiedere che
siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del
commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del
diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime
cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia
comunque la disponibilita', secondo le norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono
essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni
soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un
diritto di proprieta' industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.»