Art. 59
(Modifica dell'articolo 132 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. L'articolo 132 del Codice e' sostituito dal seguente:
"Art. 132
(Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio
cautelare e il giudizio di merito)
1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133
possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di
registrazione, purche' la domanda sia stata resa accessibile al
pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia
stata notificata.
2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non
stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio
di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di
venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora
questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre dalla
pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla
sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori
alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai
fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del
giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.
3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di
cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue,
il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice
di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.
5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini
dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, puo' disporre una
consulenza tecnica.".