Art. 6
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 8, comma 2, del Codice, dopo le parole: "da lui
prescelta" sono aggiunte le seguenti: ", sussistendo i presupposti di
cui all'articolo 21, comma 1".
2. All'articolo 8, comma 3, del Codice, dopo la parola: "registrati"
sono inserite le seguenti: "o usati".
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 8. (Ritratti di persone, nomi e segni notori). -
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come
marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro
morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro
mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri
ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi
ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la
registrazione possono essere registrati come marchi,
purche' il loro uso non sia tale da ledere la fama, il
credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la
facolta' di subordinare la registrazione al consenso
stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non
impedira' a chi abbia diritto al nome di farne uso nella
ditta da lui prescelta , sussistendo i presupposti di cui
all'art. 21, comma 1.
3. Se notori, possono essere registrati o usati come
marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di
questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di
persona, i segni usati in campo artistico, letterario,
scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle
di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non
aventi finalita' economiche, nonche' gli emblemi
caratteristici di questi.»