Art. 6 
 
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 10  febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 8, comma 2, del  Codice,  dopo  le  parole:  "da  lui
prescelta" sono aggiunte le seguenti: ", sussistendo i presupposti di
cui all'articolo 21, comma 1". 
2. All'articolo 8, comma 3, del Codice, dopo la parola:  "registrati"
sono inserite le seguenti: "o usati". 
 
 
          Nota all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 8. (Ritratti di persone, nomi e segni notori).  -
          1. I ritratti di persone non possono essere registrati come
          marchi senza il consenso delle medesime  e,  dopo  la  loro
          morte, senza il consenso del coniuge e dei figli;  in  loro
          mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e  degli  altri
          ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di  questi
          ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. 
              2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la
          registrazione  possono  essere  registrati   come   marchi,
          purche' il loro uso non sia tale  da  ledere  la  fama,  il
          credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.
          L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ha  tuttavia   la
          facolta'  di  subordinare  la  registrazione  al   consenso
          stabilito al comma 1. In ogni caso,  la  registrazione  non
          impedira' a chi abbia diritto al nome di  farne  uso  nella
          ditta da lui prescelta , sussistendo i presupposti  di  cui
          all'art. 21, comma 1. 
              3. Se notori, possono essere registrati  o  usati  come
          marchio solo dall'avente diritto,  o  con  il  consenso  di
          questi, o dei soggetti  di  cui  al  comma  1:  i  nomi  di
          persona, i segni  usati  in  campo  artistico,  letterario,
          scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e  sigle
          di manifestazioni e quelli  di  enti  ed  associazioni  non
          aventi   finalita'   economiche,   nonche'   gli    emblemi
          caratteristici di questi.»