Art. 61
(Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 135, comma 1, del Codice, la parola: "alti" e'
sostituita dalla seguente: "altri":
2. All'articolo 135, comma 2, del Codice, le parole: "istituita con
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127" sono soppresse.
3. All'articolo 135, comma 3, del Codice, la parola: "preidente" e'
sostituita dalla seguente: "presidente".
Nota all'art. 61:
- Si riporta il testo dell'art. 135 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 135 (Commissione dei ricorsi). - 1. Contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che
respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza
che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il
riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti
dal presente codice, e' ammesso ricorso entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei
ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi e' composta di un
presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti
fra i magistrati di grado non inferiore a quello di
consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, o tra i professori di materie giuridiche
delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni,
presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il
presidente, il presidente aggiunto ed i membri della
Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, durano in carica due anni. L'incarico
e' rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere
aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori
delle universita' e degli istituti superiori e tra i
consulenti in proprieta' industriale, iscritti all'Ordine
aventi una comprovata esperienza
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta,
nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su funzionari in
attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le
categorie di funzionari entro le quali la scelta deve
essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una
segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso
decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a
parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti
fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed
il trattamento economico e' quello stabilito dalla vigente
normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva
del Ministero delle attivita' produttive nella materia
della proprieta' industriale. Tale funzione viene
esercitata su richiesta del Ministero delle attivita'
produttive. Le sedute della Commissione in sede consultiva
non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta
dei suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i
componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici
aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.»