Art. 61 
 
(Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 135, comma  1,  del  Codice,  la  parola:  "alti"  e'
sostituita dalla seguente: "altri": 
2. All'articolo 135, comma 2, del Codice, le parole:  "istituita  con
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127" sono soppresse. 
3. All'articolo 135, comma 3, del Codice, la parola:  "preidente"  e'
sostituita dalla seguente: "presidente". 
 
 
          Nota all'art. 61: 
              - Si riporta il testo dell'art. 135 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 135 (Commissione dei  ricorsi).  -  1.  Contro  i
          provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e  marchi  che
          respingono totalmente o parzialmente una domanda o  istanza
          che rifiutano la trascrizione  oppure  che  impediscono  il
          riconoscimento di un diritto e negli  altri  casi  previsti
          dal presente codice, e' ammesso ricorso  entro  il  termine
          perentorio di sessanta giorni  dalla  data  di  ricevimento
          della comunicazione del provvedimento alla Commissione  dei
          ricorsi. 
              2.  La  Commissione  dei  ricorsi  e'  composta  di  un
          presidente, un presidente aggiunto e di otto membri  scelti
          fra i  magistrati  di  grado  non  inferiore  a  quello  di
          consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della
          magistratura, o tra  i  professori  di  materie  giuridiche
          delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. 
              3.  La  Commissione  si  articola   in   due   sezioni,
          presiedute dal presidente e  dal  presidente  aggiunto.  Il
          presidente,  il  presidente  aggiunto  ed  i  membri  della
          Commissione sono nominati con decreto  del  Ministro  delle
          attivita' produttive, durano in carica due anni. L'incarico
          e' rinnovabile. 
              4. Alla Commissione di cui al comma  2  possono  essere
          aggregati tecnici scelti dal presidente  tra  i  professori
          delle universita'  e  degli  istituti  superiori  e  tra  i
          consulenti in proprieta' industriale,  iscritti  all'Ordine
          aventi una comprovata esperienza 
              5. La scelta dei componenti la  Commissione  anzidetta,
          nonche' dei tecnici,  puo'  cadere  sia  su  funzionari  in
          attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le
          categorie di funzionari  entro  le  quali  la  scelta  deve
          essere effettuata. 
              6. La Commissione  dei  ricorsi  e'  assistita  da  una
          segreteria i cui componenti sono  nominati  con  lo  stesso
          decreto di costituzione della Commissione, o con decreto  a
          parte. I componenti della segreteria debbono essere  scelti
          fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed
          il trattamento economico e' quello stabilito dalla  vigente
          normativa legislativa, regolamentare o contrattuale. 
              7. La Commissione dei ricorsi  ha  funzione  consultiva
          del Ministero  delle  attivita'  produttive  nella  materia
          della   proprieta'   industriale.   Tale   funzione   viene
          esercitata  su  richiesta  del  Ministero  delle  attivita'
          produttive. Le sedute della Commissione in sede  consultiva
          non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta
          dei suoi membri aventi voto deliberativo. 
              8. I  compensi  per  i  componenti  la  Commissione,  i
          componenti la segreteria della  Commissione  ed  i  tecnici
          aggregati alla Commissione, sono  determinati  con  decreto
          del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.»