Art. 62 
 
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 136, comma 1, del Codice, le parole: "i documenti  di
cui il ricorrerte" sono sostituite dalle seguenti:  "i  documenti  di
cui il ricorrente". 
2. All'articolo 136, comma 4, del Codice, le  parole:  "scadenza  del
termine cli deposito" sono sostituite dalle seguenti:  "scadenza  del
termine di deposito". 
3. All'articolo 136, comma 10, del Codice, le parole: "ed anche da un
tecnico"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "o  da  un   mandatario
abilitato con la partecipazione anche di un tecnico". 
4. All'articolo 136, comma 14, del Codice,  dopo  le  parole:  "o  in
parte" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e adotta i provvedimenti
conseguenti". 
 
 
          Nota all'art. 62: 
              - Si riporta il testo dell'art. 136 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  136  (Procedura  avanti   la   Commissione   dei
          Ricorsi). - 1. Il  ricorso  deve  essere  notificato  tanto
          all'Ufficio  italiano   brevetti   e   marchi   quanto   ai
          controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce
          entro il termine  di  sessanta  giorni  da  quello  in  cui
          l'interessato ne abbia  ricevuto  la  comunicazione,  o  ne
          abbia avuto conoscenza, o, per gli  atti  di  cui  non  sia
          richiesta la comunicazione individuale, dal giorno  in  cui
          sia scaduto il termine della pubblicazione, se  questa  sia
          prevista da disposizioni di legge o di  regolamento,  salvo
          l'obbligo di integrare  con  le  ulteriori  notifiche  agli
          altri   controinteressati,   che   siano   ordinate   dalla
          Commissione dei ricorsi. Il ricorso,  con  la  prova  delle
          avvenute notifiche, con copia del  provvedimento  impugnato
          ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui  il
          ricorrente  intenda  avvalersi  in  giudizio,  deve  essere
          depositato, entro il termine di trenta  giorni  dall'ultima
          notifica, presso gli uffici di cui all'art. 147  o  inviato
          direttamente, per  raccomandata  postale,  alla  segreteria
          della Commissione dei ricorsi,  presso  l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi. 
              2. Insieme al ricorso, deve presentarsi  la  prova  del
          pagamento del contributo unificato di cui  all'art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115. 
              3. All'originale del ricorso devono essere unite  tante
          copie in  carta  libera  quanti  sono  i  componenti  della
          Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la  facolta'
          del  Presidente  della  Commissione  di   richiedere   agli
          interessati un numero maggiore di copie. 
              4. La mancata produzione della copia del  provvedimento
          impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
          implica decadenza. L'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi,
          entro trenta giorni dalla scadenza del termine di  deposito
          del  ricorso,  deve  produrre,  mediante   inserimento   in
          apposito   fascicolo   tenuto   dalla   segreteria    della
          Commissione, l'eventuale  provvedimento  impugnato  nonche'
          gli atti ed i documenti in base ai quali  l'atto  e'  stato
          emanato, quelli in esso  citati,  e  quelli  che  l'ufficio
          ritiene utili al giudizio. 
              5. Il Presidente della Commissione assegna  il  ricorso
          alla sezione competente.  Il  Presidente  o  il  Presidente
          aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla
          sezione e, ove si tratti di questioni  di  natura  tecnica,
          puo' nominare anche uno o piu'  relatori  aggiunti,  scelti
          tra i tecnici aggregati. 
              6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato,  fissa
          i termini, non superiori in ogni caso  a  sessanta  giorni,
          per la presentazione delle memorie e delle  repliche  delle
          controparti e per il deposito dei relativi documenti. 
              7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la  Commissione
          puo' disporre i mezzi  istruttori  che  ritiene  opportuni,
          stabilendo  le  modalita'   della   loro   assunzione.   Il
          Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso
          dell'istruttoria,  puo'  sentire  le  parti  per  eventuali
          chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o,
          comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente  fissa
          la data per la discussione dinanzi alla Commissione. 
              8. Le sezioni della Commissione,  quando  decidono  sui
          ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente  e  di
          due membri aventi voto deliberativo. 
              9. La Commissione ha facolta' di  chiedere  all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti. 
              10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi  sia,  che
          ne faccia domanda in tempo  utile  e  comunque  almeno  due
          giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso
          ad esporre oralmente le sue  ragioni.  Il  ricorrente  puo'
          stare in giudizio personalmente o puo' farsi  assistere  da
          un  legale  o   da   un   mandatario   abilitato   con   la
          partecipazione  anche  di  un   tecnico.   L'Ufficio   puo'
          costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con
          un proprio  funzionario.  Aperta  la  seduta,  il  relatore
          riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i  loro
          incaricati, espongono  le  loro  ragioni  e,  nel  caso  di
          richiesta  dei  membri  della  Commissione,  il   direttore
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi  o  il  funzionario
          dello stesso ufficio, da lui  designato  a  rappresentarlo,
          fornisce le notizie ed i documenti richiesti. 
              11.  Ogni  interessato,  prima  della  chiusura   della
          discussione del ricorso, puo' presentare  alla  Commissione
          memorie esplicative. Se, durante la  discussione,  emergono
          fatti nuovi influenti sulla decisione  essi  devono  essere
          contestati alle parti. 
              12. La Commissione ha sempre  facolta'  di  disporre  i
          mezzi  istruttori  che  creda  opportuni  ed  ha   altresi'
          facolta', in ogni caso, di ordinare il  differimento  della
          decisione, o anche della discussione, ad altra seduta. 
              13. La Commissione decide dopo che  le  parti  si  sono
          allontanate. 
              14.   La   Commissione   dei   ricorsi,   ove   ritenga
          irricevibile o inammissibile il ricorso,  lo  dichiara  con
          sentenza; se riconosce che  il  ricorso  e'  infondato,  lo
          rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l'atto
          in tutto o in parte e adotta i provvedimenti conseguenti. 
              15. Il relatore, od un altro membro della  Commissione,
          e' incaricato di redigere la sentenza  esponendo  i  motivi
          della decisione. 
              16.  La  sentenza  e'  notificata,   per   raccomandata
          postale,  a  cura  della  segreteria   della   Commissione,
          all'interessato od al suo mandatario, se  nominato,  ed  e'
          pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale,  nella  sola  parte
          dispositiva,  salva  la  facolta'  della   Commissione   di
          disporre che le sentenze vengano  pubblicate  integralmente
          nel detto bollettino quando riguardino questioni di massima
          e quando la pubblicazione non possa recare pregiudizio. 
              17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed
          irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
          ovvero  dal  comportamento  inerte  dell'Ufficio   italiano
          brevetti e marchi, durante il tempo necessario  a  giungere
          ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure
          cautelari che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee
          ad assicurare interinalmente gli  effetti  della  decisione
          sul  ricorso,  la  Commissione  dei  ricorsi  si  pronuncia
          sull'istanza con ordinanza emessa in Camera  di  Consiglio.
          Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di
          estrema gravita' e urgenza, tale da non consentire  neppure
          la dilazione fino alla data della Camera di  Consiglio,  il
          ricorrente puo', contestualmente alla domanda  cautelare  o
          con separata istanza notificata alle controparti,  chiedere
          al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione
          cui il ricorso e' assegnato, di disporre  misure  cautelari
          provvisorie. Il Presidente provvede con  decreto  motivato,
          anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace
          sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare
          e' sottoposta nella prima Camera  di  Consiglio  utile.  In
          sede di decisione della domanda cautelare,  la  Commissione
          dei ricorsi, accertata la completezza del contraddittorio e
          dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti, sentite
          sul punto le parti costituite, puo'  definire  il  giudizio
          nel merito a norma dei precedenti commi. 
              18. La domanda di revoca o modificazione  delle  misure
          cautelari  concesse  e  la  riproposizione  della   domanda
          cautelare respinta sono ammissibili solo  se  motivate  con
          riferimento a fatti sopravvenuti. 
              19.  Nel  caso  in  cui  l'amministrazione  non   abbia
          prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o  vi
          abbia adempiuto solo  parzialmente,  la  parte  interessata
          puo', con istanza motivata e notificata alle  altre  parti,
          chiedere  alla  Commissione  dei   ricorsi   le   opportune
          disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita
          i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato,
          di cui all'art. 27, primo comma, n.  4),  del  testo  unico
          delle leggi sul Consiglio di  Stato,  approvato  con  regio
          decreto   26   giugno   1924,   n.   1054,   e   successive
          modificazioni,  e   dispone   l'esecuzione   dell'ordinanza
          cautelare indicandone  le  modalita'  e,  ove  occorra,  il
          soggetto che deve provvedere.»