Art. 63
(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 137, comma 11, del Codice, le parole: "comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 10" e le parole: "alla
destribuzione di tale ricavato" sono sostituite dalle seguenti: "alla
distribuzione di tale ricavato".
Nota all'art. 63:
- Si riporta il testo dell'art. 137 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 137 (Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di
proprieta' industriale). - 1. I diritti patrimoniali di
proprieta' industriale possono formare oggetto di
esecuzione forzata.
2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal
codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni
mobili.
3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale
si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di
ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere:
a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di
proprieta' industriale, previa menzione degli elementi atti
ad identificarlo;
b) la data del titolo e della sua spedizione in forma
esecutiva;
c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del
creditore e del debitore;
e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume
gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di
proprieta' industriale, anche per quanto riguarda gli
eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della
notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del
diritto di proprieta' industriale, si cumulano con il
ricavato della vendita, ai fini della successiva
attribuzione.
5. Si osservano, nei riguardi della notificazione
dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di
procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se
colui al quale l'atto di pignoramento deve essere
notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, ne'
abbia in questo eletto domicilio, la notificazione e'
eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In
quest'ultimo caso, copia dell'atto e' affissa nell'Albo
dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.
6. L'atto di pignoramento del diritto di proprieta'
industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia,
entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizione
dell'atto di pignoramento del diritto di proprieta'
industriale, e finche' il pignoramento stesso spiega
effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono
come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano
notificati al creditore procedente.
7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di
proprieta' industriale pignorati sono fatte con le
corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura
civile in quanto applicabili, salve le disposizioni
particolari del presente codice.
8. La vendita del diritto di proprieta' industriale non
puo' farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal
pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere,
per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della
vendita stessa. Il giudice, per la vendita e
l'aggiudicazione dei diritti di proprieta' industriale,
dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli
casi, provvedendo altresi' per l'annunzio della vendita al
pubblico, anche in deroga alle norme del codice di
procedura civile. All'uopo il giudice puo' stabilire che
l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio
ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e
pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprieta'
industriale.
9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli
estremi del diritto di proprieta' industriale giuste le
risultanze dei relativi titoli.
10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui
diritti di proprieta' industriale, deve notificare almeno
dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei
diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramento e
il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi
ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria
dell'autorita' giudiziaria competente, le loro domande di
collocazione con i documenti giustificativi entro quindici
giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse puo'
esaminare dette domande e i documenti.
11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto
nel comma 10, il giudice, su istanza di una delle parti,
fissa l'udienza nella quale proporra' lo stato di
graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla
vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza,
accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8, ove
le parti non si siano accordate sulla distribuzione del
ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i
creditori ed alla distribuzione di tale ricavato dei frutti
stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di
procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti con
mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo
le norme del citato d. lgs. n.30 del 2005 civile.
12. L'aggiudicatario del diritto di proprieta'
industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate le
trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo
corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e
attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del
prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la
cancellazione delle trascrizioni.
13. I diritti di proprieta' industriale, ancorche' in
corso di concessione o di registrazione, possono essere
oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro si
applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata
stabilite dal presente art. ed altresi' quelle sul
sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.
14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e
di sequestro dei diritti di proprieta' industriale si
propongono davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato
competente a norma dell'art. 120.»