Art. 63 
 
(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 137, comma 11, del Codice, le parole: "comma 8"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "comma   10"   e   le   parole:   "alla
destribuzione di tale ricavato" sono sostituite dalle seguenti: "alla
distribuzione di tale ricavato". 
 
 
          Nota all'art. 63: 
              - Si riporta il testo dell'art. 137 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 137 (Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di
          proprieta' industriale). - 1.  I  diritti  patrimoniali  di
          proprieta'   industriale   possono   formare   oggetto   di
          esecuzione forzata. 
              2. All'esecuzione si applicano le norme  stabilite  dal
          codice  di  procedura  civile  per  l'esecuzione  sui  beni
          mobili. 
              3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale
          si esegue con atto  notificato  al  debitore,  a  mezzo  di
          ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere: 
                a) la dichiarazione di  pignoramento  del  titolo  di
          proprieta' industriale, previa menzione degli elementi atti
          ad identificarlo; 
                b) la data del titolo e della sua spedizione in forma
          esecutiva; 
                c) la somma per cui si procede all'esecuzione; 
                d) il cognome, nome e  domicilio,  o  residenza,  del
          creditore e del debitore; 
                e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario. 
              4. Il debitore, dalla data della notificazione,  assume
          gli obblighi del sequestratario giudiziale  del  titolo  di
          proprieta'  industriale,  anche  per  quanto  riguarda  gli
          eventuali frutti. I frutti, maturati  dopo  la  data  della
          notificazione,  derivanti  dalla  concessione   d'uso   del
          diritto di  proprieta'  industriale,  si  cumulano  con  il
          ricavato  della   vendita,   ai   fini   della   successiva
          attribuzione. 
              5.  Si  osservano,  nei  riguardi  della  notificazione
          dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di
          procedura civile per la notificazione delle  citazioni.  Se
          colui  al  quale  l'atto  di   pignoramento   deve   essere
          notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, ne'
          abbia in  questo  eletto  domicilio,  la  notificazione  e'
          eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti  e  marchi.  In
          quest'ultimo caso, copia  dell'atto  e'  affissa  nell'Albo
          dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale. 
              6. L'atto di pignoramento  del  diritto  di  proprieta'
          industriale deve essere trascritto, a pena di  inefficacia,
          entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la  trascrizione
          dell'atto  di  pignoramento  del  diritto   di   proprieta'
          industriale,  e  finche'  il  pignoramento  stesso   spiega
          effetto, i pignoramenti successivamente trascritti  valgono
          come  opposizione  sul  prezzo  di  vendita,  quando  siano
          notificati al creditore procedente. 
              7.  La  vendita  e  l'aggiudicazione  dei  diritti   di
          proprieta'  industriale  pignorati  sono   fatte   con   le
          corrispondenti norme  stabilite  dal  codice  di  procedura
          civile  in  quanto  applicabili,  salve   le   disposizioni
          particolari del presente codice. 
              8. La vendita del diritto di proprieta' industriale non
          puo' farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni  dal
          pignoramento. Un termine di venti  giorni  deve  decorrere,
          per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno  della
          vendita   stessa.   Il   giudice,   per   la   vendita    e
          l'aggiudicazione dei  diritti  di  proprieta'  industriale,
          dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli
          casi, provvedendo altresi' per l'annunzio della vendita  al
          pubblico,  anche  in  deroga  alle  norme  del  codice   di
          procedura civile. All'uopo il giudice  puo'  stabilire  che
          l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio
          ed in quelli dell'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  e
          pubblicato  nel  Bollettino  dei  diritti   di   proprieta'
          industriale. 
              9. Il verbale  di  aggiudicazione  deve  contenere  gli
          estremi del diritto di  proprieta'  industriale  giuste  le
          risultanze dei relativi titoli. 
              10. Il creditore istante, nell'esecuzione  forzata  sui
          diritti di proprieta' industriale, deve  notificare  almeno
          dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei
          diritti di garanzia, trascritti, l'atto di  pignoramento  e
          il decreto di fissazione del giorno della  vendita.  Questi
          ultimi  creditori  devono  depositare,  nella   cancelleria
          dell'autorita' giudiziaria competente, le loro  domande  di
          collocazione con i documenti giustificativi entro  quindici
          giorni dalla vendita.  Chiunque  vi  abbia  interesse  puo'
          esaminare dette domande e i documenti. 
              11. Trascorso il termine di quindici  giorni,  previsto
          nel comma 10, il giudice, su istanza di  una  delle  parti,
          fissa  l'udienza  nella  quale  proporra'   lo   stato   di
          graduazione e di ripartizione  del  prezzo  ricavato  dalla
          vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza,
          accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8,  ove
          le parti non si siano  accordate  sulla  distribuzione  del
          ricavato  dei  frutti,  procede  alla  graduazione  fra   i
          creditori ed alla distribuzione di tale ricavato dei frutti
          stessi, secondo le relative norme stabilite nel  codice  di
          procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti  con
          mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo
          le norme del citato d. lgs. n.30 del 2005 civile. 
              12.  L'aggiudicatario   del   diritto   di   proprieta'
          industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate  le
          trascrizioni   dei   diritti   di   garanzia   sul   titolo
          corrispondente,  depositando,  presso  l'Ufficio   italiano
          brevetti e marchi, copia del verbale  di  aggiudicazione  e
          attestato  del  cancelliere  dell'avvenuto  versamento  del
          prezzo  di  aggiudicazione,  osservate  le  norme  per   la
          cancellazione delle trascrizioni. 
              13. I diritti di proprieta' industriale,  ancorche'  in
          corso di concessione o  di  registrazione,  possono  essere
          oggetto di  sequestro.  Alla  procedura  del  sequestro  si
          applicano le disposizioni in materia di esecuzione  forzata
          stabilite  dal  presente  art.  ed  altresi'   quelle   sul
          sequestro, stabilite dal codice di procedura civile. 
              14. Le controversie in materia di esecuzione forzata  e
          di sequestro  dei  diritti  di  proprieta'  industriale  si
          propongono davanti all'autorita'  giudiziaria  dello  Stato
          competente a norma dell'art. 120.»