Art. 64 
 
(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 138, comma 3, del Codice, le parole:  "articolo  195"
sono sostituite dalle seguenti: "articolo 196". 
 
 
          Nota all'art. 64: 
              - Si riporta il testo dell'art. 138 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 138 (Trascrizione).  -  1.  Debbono  essere  resi
          pubblici mediante trascrizione  presso  l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi: 
                a) gli atti fra vivi, a titolo  oneroso  o  gratuito,
          che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su  titoli
          di proprieta' industriale; 
                b) gli atti fra vivi, a titolo  oneroso  o  gratuito,
          che  costituiscono,  modificano  o  trasferiscono   diritti
          personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti
          di garanzia, costituiti ai sensi dell'art. 140  concernenti
          i titoli anzidetti; 
                c)  gli  atti   di   divisione,   di   societa',   di
          transazione, di rinuncia,  relativi  ai  diritti  enunciati
          nelle lettere a) e b); 
                d) il verbale di pignoramento; 
                e) il verbale di aggiudicazione in seguito a  vendita
          forzata; 
                f) il verbale di sospensione della vendita  di  parte
          dei diritti di proprieta' industriale pignorati per  essere
          restituiti al debitore, a norma  del  codice  di  procedura
          civile; 
                g) i decreti di espropriazione per causa di  pubblica
          utilita'; 
                h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli  atti
          indicati nelle lettere a), b) e c), quando  tali  atti  non
          siano stati precedentemente  trascritti.  Le  sentenze  che
          pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la
          rescissione, la revocazione di un  atto  trascritto  devono
          essere annotate in margine alla trascrizione  dell'atto  al
          quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte  le
          domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze  di  cui
          al presente  articolo.  In  tale  caso  gli  effetti  della
          trascrizione  della  sentenza  risalgono  alla  data  della
          trascrizione della domanda giudiziale; 
                i) i testamenti e gli  atti  che  provano  l'avvenuta
          successione legittima e le sentenze relative; 
                l)  le  sentenze  di  rivendicazione  di  diritti  di
          proprieta' industriale e le relative domande giudiziali; 
                m) le  sentenze  che  dispongono  la  conversione  di
          titoli  di  proprieta'  industriale  nulli  e  le  relative
          domande giudiziali; 
                n) le  domande  giudiziali  dirette  ad  ottenere  le
          sentenze di cui al  presente  articolo.  In  tal  caso  gli
          effetti della trascrizione della  sentenza  risalgono  alla
          data della trascrizione della domanda giudiziale. 
              2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto
          prescritto. 
              3. Per ottenere la trascrizione,  il  richiedente  deve
          presentare apposita nota di trascrizione,  sotto  forma  di
          domanda,  allegando  copia  autentica  dell'atto   pubblico
          ovvero l'originale o la  copia  autentica  della  scrittura
          privata autenticata ovvero qualsiasi  altra  documentazione
          prevista dall' art. 196. 
              4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,  esaminata  la
          regolarita' formale degli  atti,  procede,  senza  ritardo,
          alla  trascrizione  con  la  data  di  presentazione  della
          domanda. 
              5.   L'ordine   delle   trascrizioni   e'   determinato
          dall'ordine di presentazione delle domande. 
              6. Le omissioni  o  le  inesattezze  che  non  inducano
          incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere  o
          sul titolo  di  proprieta'  industriale  a  cui  l'atto  si
          riferisce non comportano l'invalidita' della trascrizione.»