Art. 64
(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 138, comma 3, del Codice, le parole: "articolo 195"
sono sostituite dalle seguenti: "articolo 196".
Nota all'art. 64:
- Si riporta il testo dell'art. 138 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 138 (Trascrizione). - 1. Debbono essere resi
pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito,
che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli
di proprieta' industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito,
che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti
personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti
di garanzia, costituiti ai sensi dell'art. 140 concernenti
i titoli anzidetti;
c) gli atti di divisione, di societa', di
transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati
nelle lettere a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita
forzata;
f) il verbale di sospensione della vendita di parte
dei diritti di proprieta' industriale pignorati per essere
restituiti al debitore, a norma del codice di procedura
civile;
g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica
utilita';
h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti
indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non
siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che
pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la
rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono
essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al
quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le
domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui
al presente articolo. In tale caso gli effetti della
trascrizione della sentenza risalgono alla data della
trascrizione della domanda giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta
successione legittima e le sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di
proprieta' industriale e le relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di
titoli di proprieta' industriale nulli e le relative
domande giudiziali;
n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le
sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli
effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla
data della trascrizione della domanda giudiziale.
2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto
prescritto.
3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve
presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di
domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico
ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura
privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione
prevista dall' art. 196.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la
regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo,
alla trascrizione con la data di presentazione della
domanda.
5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato
dall'ordine di presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano
incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o
sul titolo di proprieta' industriale a cui l'atto si
riferisce non comportano l'invalidita' della trascrizione.»