Art. 65
(Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 139, comma 5, del Codice, la parola: "trascritti" e'
sostituita dalle seguenti: "iscritti nel registro dei brevetti
europei o trascritti".
Nota all'art. 65:
- Si riporta il testo dell'art. 139 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 139 (Effetti della trascrizione). - 1. Gli atti e
le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e
sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'art. 138,
finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte
ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e
legalmente conservato diritti sul titolo di proprieta'
industriale.
2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso
diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e'
preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di
acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche'
dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle
trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze
anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno
dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche'
avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione
stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta
legittima successione e le sentenze relative sono
trascritti solo per stabilire la continuita' dei
trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono,
in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti
ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che
siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o
trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.»