Art. 66 (Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 142, comma 4, del Codice, le parole: "dell'invenzione" sono sostituite dalle seguenti: "di esso".
Note all'art. 66: - Si riporta il testo dell'art. 142 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 142 (Decreto di espropriazione). - 1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi. 2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale. 3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell' art. 262 del codice penale. 4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante al titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi. 5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.»