Art. 66 
 
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1.   All'articolo   142,   comma   4,   del   Codice,   le    parole:
"dell'invenzione" sono sostituite dalle seguenti: "di esso". 
 
 
          Note all'art. 66: 
              - Si riporta il testo dell'art. 142 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   142   (Decreto   di   espropriazione).   -   1.
          L'espropriazione viene disposta per decreto del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro  competente,  di
          concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'  produttive  e
          dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Consiglio  dei
          ministri, se il provvedimento interessa la difesa  militare
          del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi. 
              2. Il decreto di  espropriazione  nell'interesse  della
          difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della
          stampa dell'attestato di brevettazione o di  registrazione,
          puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del  segreto
          sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale. 
              3. La violazione del segreto e' punita ai  sensi  dell'
          art. 262 del codice penale. 
              4.   Nel   decreto   di   espropriazione   e'   fissata
          l'indennita'  spettante  al   titolare   del   diritto   di
          proprieta' industriale, determinata sulla base  del  valore
          di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi. 
              5.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo.»