Art. 67 
 
(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo  144  del  Codice,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
" 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente  sezione  sono
atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei  marchi,  disegni  e
modelli registrati e le violazioni di altrui  diritti  di  proprieta'
industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.". 
 
 
          Nota all'art. 67: 
              - Si riporta il testo dell'art. 144 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 144 (Atti di pirateria). - 1. Agli effetti  delle
          norme  contenute  nella  presente  sezione  sono  atti   di
          pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni  e
          modelli registrati e le violazioni  di  altrui  diritti  di
          proprieta'  industriale  realizzate  dolosamente  in   modo
          sistematico.»