Art. 67
(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 144 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
" 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono
atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e
modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta'
industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.".
Nota all'art. 67:
- Si riporta il testo dell'art. 144 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 144 (Atti di pirateria). - 1. Agli effetti delle
norme contenute nella presente sezione sono atti di
pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e
modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di
proprieta' industriale realizzate dolosamente in modo
sistematico.»