Art. 67 (Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 144 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta' industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.".
Nota all'art. 67: - Si riporta il testo dell'art. 144 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 144 (Atti di pirateria). - 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta' industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.»