Art. 68 
 
(Modifica dell'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, cosi' come modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge
                        14 marzo 2005, n. 35) 
 
1. L'articolo 145 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 145 
 
              ( Consiglio nazionale anticontraffazione) 
 
1. Presso il Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  istituito  il
Consiglio nazionale anticontraffazione, con  funzioni  di  indirizzo,
impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese  da  ogni
amministrazione, al  fine  di  migliorare  l'insieme  dell'azione  di
contrasto della contraffazione a livello nazionale. 
2.  Il  Consiglio  nazionale  anticontraffazione  e'  presieduto  dal
Ministro dello sviluppo economico  o  da  un  rappresentante  da  lui
designato. Al fine di garantire  la  rappresentanza  degli  interessi
pubblici  e  privati  e  assicurare  le   necessarie   sinergie   tra
amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e'  composto  da  un
rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,   da   un
rappresentante del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  da  un
rappresentante   del   Ministero   degli   affari   esteri,   da   un
rappresentante del Ministero della difesa, da un  rappresentante  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  da  un
rappresentante del Ministero dell'interno, da un  rappresentante  del
Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali, da un rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del  Ministero
della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della  funzione
pubblica e da un rappresentante  designato  dall'ANCI.  Il  Consiglio
puo' invitare a partecipare ai propri lavori,  in  ragione  dei  temi
trattati, rappresentanti di altre amministrazioni  pubbliche  nonche'
delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori. 
3.  Le   modalita'   di   funzionamento   del   Consiglio   nazionale
anticontraffazione sono  definite  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche  agricole
alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i  beni  e
le attivita' culturali, del lavoro e delle politiche sociali e  della
salute. Le  attivita'  di  segreteria  sono  svolte  dalla  Direzione
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti
e marchi. 
4. La partecipazione al Consiglio  nazionale  anticontraffazione  non
da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,  indennita'  o
rimborsi spese. All'attuazione  dei  commi  1,  2  e  3  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.".