Art. 69 (Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 146, comma 4, del Codice dopo le parole: "e' proposta" sono inserite le seguenti: "davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per territorio".
Nota all'art. 69: - Si riporta il testo dell'art. 146 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 146 (Interventi contro la pirateria). - 1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita' produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria. 2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. E' fatta salva la facolta' di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari. 3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della sezione specializzata di cui all'art. 120, nel cui territorio e' compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro. 4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 e' proposta davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per territorio nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»