Art. 69 
 
(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo  146,  comma  4,  del  Codice  dopo  le  parole:  "e'
proposta"  sono  inserite  le   seguenti:   "davanti   alla   sezione
specializzata del Tribunale competente per territorio". 
 
 
          Nota all'art. 69: 
              - Si riporta il testo dell'art. 146 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  146  (Interventi  contro  la  pirateria).  -  1.
          Qualora ne abbia  notizia,  il  Ministero  delle  attivita'
          produttive   segnala   alla   Procura   della   Repubblica,
          competente  per  territorio,  per  le  iniziative  di   sua
          competenza, i casi di pirateria. 
              2.   Fatta   salva   la   repressione   dei   reati   e
          l'applicazione  della  normativa  nazionale  e  comunitaria
          vigente in materia, di competenza dell'autorita'  doganale,
          il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del
          Prefetto  della  provincia   interessata   e   i   sindaci,
          limitatamente  al  territorio  comunale,  possono  disporre
          anche d'ufficio, il sequestro  amministrativo  della  merce
          contraffatta e, decorsi  tre  mesi,  previa  autorizzazione
          dell'autorita' giudiziaria di cui  al  comma  3,  procedere
          alla sua distruzione, a spese del contravventore. E'  fatta
          salva la facolta' di conservare i campioni da utilizzare  a
          fini giudiziari. 
              3. Competente  ad  autorizzare  la  distruzione  e'  il
          presidente della sezione specializzata di cui all'art. 120,
          nel cui territorio e'  compiuto  l'atto  di  pirateria,  su
          richiesta dell'amministrazione statale o  comunale  che  ha
          disposto il sequestro. 
              4.   L'opposizione   avverso   il   provvedimento    di
          distruzione di cui al comma  2  e'  proposta  davanti  alla
          sezione  specializzata   del   Tribunale   competente   per
          territorio nelle forme di cui agli articoli 22 e  23  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
          Il  termine   per   ricorrere   decorre   dalla   data   di
          notificazione del  provvedimento  o  da  quella  della  sua
          pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana.»