Art. 69
(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 146, comma 4, del Codice dopo le parole: "e'
proposta" sono inserite le seguenti: "davanti alla sezione
specializzata del Tribunale competente per territorio".
Nota all'art. 69:
- Si riporta il testo dell'art. 146 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 146 (Interventi contro la pirateria). - 1.
Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita'
produttive segnala alla Procura della Repubblica,
competente per territorio, per le iniziative di sua
competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei reati e
l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria
vigente in materia, di competenza dell'autorita' doganale,
il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del
Prefetto della provincia interessata e i sindaci,
limitatamente al territorio comunale, possono disporre
anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce
contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria di cui al comma 3, procedere
alla sua distruzione, a spese del contravventore. E' fatta
salva la facolta' di conservare i campioni da utilizzare a
fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il
presidente della sezione specializzata di cui all'art. 120,
nel cui territorio e' compiuto l'atto di pirateria, su
richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha
disposto il sequestro.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di
distruzione di cui al comma 2 e' proposta davanti alla
sezione specializzata del Tribunale competente per
territorio nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il termine per ricorrere decorre dalla data di
notificazione del provvedimento o da quella della sua
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.»