Art. 7
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 10, comma 3, del Codice, dopo la parola: "contrario"
sono inserite le seguenti: "alla legge,".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato d.lgs
.n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri segni
considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in
materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle
convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti simboli,
emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa, a meno che l'autorita' competente non ne abbia
autorizzato la registrazione.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o
segni con significazione politica o di alto valore
simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, prima della registrazione,
invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere
alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,
per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto
nel comma 4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta'
di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui
sussista dubbioche il marchio possa essere contrario alla
legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di
cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla
registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi respinge la domanda.»