Art. 70
(Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 147 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
" 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi
notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto
previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati,
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di
commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti
pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese quelle da
attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici
o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel
decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.".
2. All'articolo 147 del Codice, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
" 3-bis. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in
ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per
tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente
codice.".
Nota all'art. 70:
- Si riporta il testo dell'art. 147 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i
ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad
eccezione di quanto previsto da Convenzioni ed Accordi
internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro delle attivita'
produttive. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito,
quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti,
all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni
trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle
forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi
sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
l'osservanza del segreto d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o
divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando
abbiano cessato di appartenere al loro ufficio .
3-bis. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia,
deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo
domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e
notificazioni da farsi a norma del presente codice.»