Art. 70 
 
(Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo  147  del  Codice,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
" 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i  ricorsi
notificati menzionati nel presente codice,  ad  eccezione  di  quanto
previsto da convenzioni ed accordi internazionali,  sono  depositati,
presso l'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  presso  le  Camere  di
commercio, industria  e  artigianato  e  presso  gli  uffici  o  enti
pubblici  determinati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico. Con decreto dello  stesso  Ministro,  con  rispetto  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese  quelle  da
attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli  uffici
o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano  l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono
all'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  nelle  forme  indicate  nel
decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.". 
2. All'articolo 147 del Codice,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
" 3-bis. Il richiedente o il suo  mandatario,  se  vi  sia,  deve  in
ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per
tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del  presente
codice.". 
 
 
          Nota all'art. 70: 
              - Si riporta il testo dell'art. 147 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 147 (Deposito delle domande e delle  istanze).  -
          1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e  i
          ricorsi  notificati  menzionati  nel  presente  codice,  ad
          eccezione di quanto  previsto  da  Convenzioni  ed  Accordi
          internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
          e  artigianato  e  presso  gli  uffici  o   enti   pubblici
          determinati  con  decreto  del  Ministro  delle   attivita'
          produttive. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
          delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, sono determinate  le  modalita'  di  deposito,
          quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad  altri
          mezzi  di  comunicazione.  Gli  uffici  o  enti  anzidetti,
          all'atto   del   ricevimento   rilasciano    l'attestazione
          dell'avvenuto deposito ed entro i successivi  dieci  giorni
          trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  nelle
          forme indicate  nel  decreto,  gli  atti  depositati  e  la
          relativa attestazione. 
              2. Gli uffici o enti abilitati a  ricevere  i  depositi
          sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
          l'osservanza del segreto d'ufficio. 
              3. Non possono, ne' direttamente,  ne'  per  interposta
          persona, chiedere brevetti  per  invenzioni  industriali  o
          divenire  cessionari  gli  impiegati  addetti   all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da  quando
          abbiano cessato di appartenere al loro ufficio . 
              3-bis. Il richiedente o il suo mandatario, se  vi  sia,
          deve  in  ciascuna  domanda  indicare  o  eleggere  il  suo
          domicilio  nello  Stato  per  tutte  le   comunicazioni   e
          notificazioni da farsi a norma del presente codice.»